19 Luglio 2010
Paradisi fiscali. Telefonami fra 20 anni!
Osserva un PostilNauta: “I paradisi fra 10 anni ci saranno, come il mare, il sole, lo scudo e i condoni“.
Se, fra 10 anni, immagini i paradisi fiscali come sono oggi, credo Tu abbia torto (cfr. Paradisi fiscali. Certo non è Monopoli).
Se li immagini diversi da oggi senza definire come potranno essere, credo Tu non possa avere ragione.
(cfr.
1. Italia allineata all’Ocse contro i paradisi fiscali
2. Sulla black list stretta multilivello
3. L’Italia forza i tempi sui paradisi fiscali).
Peraltro, se, 10 anni fa, avessi invece scritto quello che hai scritto oggi, avresti avuto ragione; 10 anni fa, tuttavia, sarebbe stato forse impensabile scriverlo (dati gli impegni dei paradisi a essere collaborativi); credo pertanto che sia difficile poter affermare: “L’avevo detto”.
(cfr.
1. Le contromisure dei «paradisi» per mantenere i propri privilegi
2. Il perdono dell’Ocse in sei Stati
3. La diffusione mondiale di internet favorisce i nuovi paradisi fiscali
4. Dall’Ocse le misure per frenare lo sviluppo dei paradisi fiscali
5. L’era globale cambia le strategie fiscali
6. Sempre più paradisi per i capitali in fuga
7. L’Ocse alla carica dei paradisi fiscali
8. Black list Ocse «ristretta» a sette Paesi
9. Sette «paradisi» nella lista dell’Ocse).
Come vedi, in 10 anni (passati o futuri), con i paradisi si rischia di non “azzeccarci” mai.
Soluzioni? Forse sì: “Telefonami Tra Vent’anni“ e ne riparliamo.
© Piergiorgio Valente


Scritto il 19-7-2010 alle ore 18:56
Mi rallegra che abbia voluto dare tanto risalto alla mia esternazione. Credo infatti che i paradisi fiscali forse cambieranno nella forma, ma la sostanza a mio parere resterà nel prossimo futuro quella di oggi.
Fra 20 anni sarò in pensione. Lascio ai giovani ogni previsione.
Scritto il 21-7-2010 alle ore 15:26
Comunque, credo che sin da ora, senza grosse difficoltà, si possa pre-dire quella che sarà (è ed è stata) una caratteristica costante dei c.d. “paradisi fiscali”, anche fra 10, 20, 50, 100 anni: si tratta di luoghi ove viene “nascosta” la ricchezza sottratta all’imposizione tributaria (più gravosa), sia che questa provenga da fonti lecite che illecite. Nel tempo cambiano, invece, i modi in questa affluisce in tali luoghi, così come cambia il concetto stesso di “paradiso fiscale”. Infatti, questo, un domani, potrebbe anche consistere in un “supporto informatico”, oppure in un satellite che gira attorno alla terra…chissà.
Scritto il 21-7-2010 alle ore 18:40
Interessante l’idea del satellite!
Tuttavia le vicende più recenti sembrano rendere difficile la definizione di paradiso fiscale.
Pensiamo anche solo alla normativa italiana sulle CFC: da strumento di contrasto al differimento dell’onere tributario, a strumento di contrasto della riduzione tout court dello stesso. E quindi al paradiso fiscale (e naturale) dell’isoletta caraibica, si affianca la meno esotica Olanda.
Ma non si può dire che in Olanda sia stata nascosta ricchezza (magari lecita); anzi, vi era stata semplicemente spostata una parte dei flussi reddituali alla luce del sole e sotto gli occhi vigili di notai, amministrazioni fiscali, ecc.
Mi verrebbe da dire che il concetto di paradiso fiscale potrebbe variare a seconda delle esigenze (anche extrafiscali) conseguite; domani infatti potrebbe essere anche un qualsiasi paese dal quale l’impresa acquisti servizi o beni diversi da materie prime, senza che tale “delocalizzazione” sia sufficientemente motivata sul piano economico.
Scritto il 25-7-2010 alle ore 09:58
Credo che i Paradisi Fiscali come fin’ora li abbiamo concepiti non esistono più. E non solo per gli atteggiamenti collaborativi dei Paesi in questione, quanto, piuttosto, per la mutazione interna dei poteri del fisco Italiano. Infatti, oramai, l’Ag delle Entrate ha a disposizione strumenti normativi e l’appoggio di certa giurisprudenza (di Cassazione..) che consente di sindacare nel merito qualunque operazione. Di fronte a tali poteri, cade qualunque paradiso fiscale (tanto l’Italia, in un modo o nell’altro, riconduce i redditi a tassazione in Italia. Quindi, la battaglia il fisco l’ha già vinta da quel lato. Il fronte della “battaglia” si è ormai spostato su quello della riscossione (vedi le nuove misure della manovra anticrisi).
Dal lato dell’dell’accertamento, non c’è paradiso che tenga.
Scritto il 26-7-2010 alle ore 18:49
la mia personale esperienza professionale in terra inglese mi ha profondamente convinto che quello che - per moda - è diventato il leit motiv legalfiscale ossia la lotta ai paradisi fiscali sia in realtà il goffo tentativo di coprire i disastri della politica in Europa. ma veramente qualcuno crede che i giganti mondiali dell’acciaio, del petrolio, delle costruzioni….vadano prima dal notaio per fare un aumento di capitale che consenta di acquistare….un capannone a Dubai o un edificio ad Hong Kong? credo che occorra molta umiltà d’animo e onestà professionale: la separazione del capitale dal rischio è funzionale al capitalismo. molto meglio dei paradisi…socialisti! Historia docet.
Scritto il 17-8-2010 alle ore 19:09
Risposta al commento di Roberto Gallo del 26 luglio 2010
Il commento di Roberto Gallo offre spunti interessanti, oltre ad una lettura possibile tra le tante ipotizzabili, sulla questione della lotta ai paradisi fiscali.
Sarebbe tuttavia utile che venissero approfonditi, in particolare:
1. il meccanismo in base al quale “la lotta ai paradisi fiscali” rappresenta “il goffo tentativo di coprire i disastri della politica in Europa”;
2. il concetto della “funzionalità al capitalismo” della “separazione del capitale dal rischio”;
3. in che modo, se non “dal notaio”, “i giganti mondiali dell’acciaio, del petrolio, delle costruzioni” procedono alla delibera dell’aumento di capitale per l’acquisto di “un capannone a Dubai o un edificio a Hong Kong”.
Restiamo in attesa di ulteriori commenti.
Scritto il 18-8-2010 alle ore 11:43
Risposta al commento di Utonto del 21 luglio 2010
La definizione di “paradiso fiscale” può risultare agevole se si fa riferimento a quella fornita dall’OCSE ormai oltre un decennio fa (cfr. http://piergiorgiovalente.postilla.it/2010/06/30/paradisi-fiscali-10-anni-dopo-stessa-spiaggia-stesso-mare/#more-18). Trattasi in particolare di Paese:
1. dall’imposizione fiscale bassa o prossima allo zero;
2. in cui vige un sistema di tassazione (cd. “ring fenced”) che presenta disparità di trattamento tra i redditi generati all’interno e quelli prodotti all’esterno;
3. non trasparente;
4. in cui è assente un effettivo scambio di informazioni con altri Paesi;
5. dall’elevata capacità di attrarre società estere che intendono occultare capitali.
La preferenza per i Paesi bassi, in luogo delle isole dei Caraibi, non può far ritenere, come rileva correttamente Utonto (cfr. commento a post del 21.7.2010, ore 18:40), che sul territorio olandese “sia stata nascosta ricchezza”. Del resto, quale Paese appartenente all’UE, i Paesi bassi non potrebbero (e non possono) sottrarsi agli obblighi di trasparenza imposti dalla legislazione comunitaria, tra cui la direttiva 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio e la direttiva 77/799/CEE sulla reciproca assistenza fra Stati membri nel settore delle imposte dirette e di quelle sui premi assicurativi (cfr. http://piergiorgiovalente.postilla.it/2010/07/08/paradisi-fiscali-certo-non-e-monopoli/#more-38).
Per effetto dell’art. 13 del DL n. 78/2009, ai fini della disapplicazione della disciplina CFC italiana di cui agli artt. 167 e 168 del TUIR, è ora necessaria la dimostrazione di un effettivo radicamento della partecipata estera sul territorio ospitante. In sostanza, il criterio di effettivo radicamento geografico in un altro Stato o territorio è sostituito dal criterio dell’effettivo radicamento economico nel territorio estero. La disciplina CFC viene estesa, ex co. 8-bis dell’art. 167 del TUIR, anche alle imprese controllate che non sono localizzate in paradisi fiscali, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
1. la tassazione effettiva nello Stato estero è inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero state soggette ove residenti in Italia;
2. i proventi conseguiti derivano per più del 50% dai suddetti “passive income”.
Resta salva la possibilità di disapplicazione della normativa CFC in parola, ex co. 8-ter dell’art. 167 del TUIR, ove il soggetto residente in Italia dimostri che l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. “Onere probatorio” a carico del contribuente che non dovrebbe, però, mutare la consolidata ed internazionalmente riconosciuta definizione di “paradiso fiscale”.
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Scritto il 19-8-2010 alle ore 21:57
Mi si conceda una precisazione”terminologica” . Paradiso fiscale è la traduzione di una terminologia anglosassone che indica un luogo tax haven, cioè rifugio dalle tasse che diviene, nell’accezione comune tax heaven; paradiso delle tasse.
L’onere probatoriodi cui all’art.167 TUIR dovrebbe essere “economico” non giuridico e, pertanto, valutato non da giuristi ma da manager con consolidata esperienza internazionale. Io che mi occupo di diritto potrei “presumere” che una certa costruzione societaria non ha una concreta base “economica”; con difficoltà la mia presunzione potrebbe pero’ divenire “assoluta” e, quindi, rispondere al fondamentale principio di certezza del Diritto.
Scritto il 20-8-2010 alle ore 08:58
Solo per sottolineare una cosa: la lotta ai paradisi fiscali è comunque stata “ipocrita” fino a questo momento. Infatti, perchè mai le LLC del Delaware o del Nevada (USA) non sono state mai incluse in nessuna black list? Eppure sono società a regime fiscale “offshore” a tutti gli effetti (il reddito dei non residenti USA non è tassato se la fonte è extraUSA. Perchè il Trust Neozelandese non figura in nessuna black list? (eppure è un ente completamente esentasse per i redditi offshore).Perchè il Lussemburgo non viene più attaccato quando, dopo l’inclusione delle holding del 29 nelle black list, inventa un veicolo esentasse al giorno, per non parlare dei ruling concessi ai non residenti?
Sugli USA la risposta è scontata (gli USA la guerra la esportano, ma in casa propria…….sono stati sempre bravissimi ad evitarla, dalla guerra di secessione in poi). Ma sugli altri Paesi???
Scritto il 20-8-2010 alle ore 09:20
Caro Rinaldi,
perché non parliamo del Vaticano?
Scritto il 20-8-2010 alle ore 10:03
Vorrei ricevere una precisazione e cioé se, con le nostre riflessioni, si intende fare una valutazione politica del fenomeno “paradisi fiscali” o porci, come professionisti, in qualità di interpreti del nuovo sistema fiscale che, globalmente, sta cercando (?) di eliminare i paradisi fiscali?
Nel primo caso, assai interessante, andrebbe illustrata la genesi storica del mercantilismo/capitalismo e l’influenza delle dottrine protestanti e calviniste in Nord Europa per poi giungere all’analisi del perchè, ogni Stato, ha il “suo” paradiso fiscale.
Nel secondo si deve, a mio avviso, verificare se ed in che modo vi sono ancora “spazi” a costruzioni legal-fiscali atte ad abbattere un’imposizione fiscale irragionevole e vero ostacolo all’economia nei Paesi che dichiarano di agire “contro” ma che in realtà vivono/sopravvivono su tali architetture.
Scritto il 20-8-2010 alle ore 13:22
Crao Rizzo, mi inviti a nozze. Il Vaticano è il paradiso fiscale perfetto (anche perchè scambio di informazioni zero) ma non l’ho citato perchè è un tax haven d’”elite”. Infatti, possono accedervi solo gli ecclesiastici (non solo i cardinali, ma anche i curati di campagna) e i laici bene introdotti nell’ambiente. Invece, alle LLC o al Trust Neozalendese può accedervi la massa dei contribuenti mondiali. Ai tempi di Marcinkus e di Calvi i magistrati tentarono un “attacco” ma norme concordatarie e protezioni politiche bloccarono tutto. Tuttavia, non è escluso che, in futuro, Stati diversi dall’Italia, che non hanno i nostri vincoli nei confronti di San Pietro, …….. mettano le cose a posto….
Scritto il 20-8-2010 alle ore 17:04
“Interpello CFC, la rivincita dell’eunuco”
(Risposta al commento di Roberto Gallo del 19.8.2010)
In realtà (e in estrema sintesi), l’interpello CFC – così come concepito ed eseguito - risulta nei fatti:
- sostanzialmente inutile per il fisco;
- negativo per il contribuente (anche quando l’esito è positivo);
- dispendioso per entrambi (anche se, a conti fatti, credo che a pagare sia solo il contribuente diligente).
Quando l’addio all’ultimo degli eunuchi?
Scritto il 20-8-2010 alle ore 17:08
“Delaware, paradiso ombra?”
(Risposta al commento di Domenico Rinaldi del 20.8.2010)
Il Delaware è uno degli Stati più dinamici degli USA per l’attrazione di società statunitensi ed estere, in ragione del regime societario e fiscale particolarmente favorevole per gli investitori.
Forse, non è la sola risposta alla domanda di Domenico Rinaldi; certo però può aiutare nelle possibili risposte.
Di seguito le caratteristiche principali del Delaware per ulteriori commenti di PostilNauti:
1. Da circa un decennio, la “Delaware Limited Liability Company” (LLC) è divenuta la forma giuridica preferita dagli imprenditori statunitensi e da molte imprese internazionali che intendono svolgere attività di business negli Stati Uniti. Lo statuto della LLC combina i vantaggi della “corporation” e della “partnership”. La caratteristica essenziale della “corporation” è la responsabilità limitata degli azionisti. Quella della “partnership” è la duttilità della gestione e la trasparenza fiscale della società e dei soci.
2. La LLC è governata da “principi di libertà contrattuale” piuttosto che da una normativa statale rigorosa. Secondo il “Delaware Limited Liability Company Act” (Chapter 18) (cfr. http://delcode.delaware.gov/title6/c018/index.shtml), quasi tutti gli aspetti della gestione e dell’organizzazione della società non sono oggetto di regolamentazione imposta dalla legge, ma possono essere disciplinati da un apposito accordo tra soci. Le disposizioni legislative possono essere derogate da specifiche pattuizioni contenute nell’Operating Agreement.
3. Flessibilità e libertà caratterizzano la procedura di costituzione della LLC: è sufficiente completare un “certificate of formation” presso il Ministero degli Interni del Delaware. La LLC non è obbligata a pubblicare conti o altri dati finanziari e una volta costituita è possibile aprire un conto corrente, anche via internet, fuori dagli Stati Uniti, in qualsiasi altro Paese (anche a fiscalità privilegiata e che prevede e applica il segreto bancario). Inoltre, il nominativo dei soci è confidenziale: esso è riportato sull’Operating Agreement ma non sui documenti pubblici ufficiali.
4. Lo Stato del Delaware prevede, per le Corporations, una tassa annuale, la “Corporate Franchise Tax”, la quale varia in base alle azioni autorizzate all’emissione. La “Corporate Franchise Tax” non viene però applicata alla LLC.
5. In linea generale, è richiesta la registrazione annua di un rapporto societario, il “Corporate Annual Report”, contenente alcuni dati relativi alla società e ai suoi organi. A tale Rapporto si applica una tassa di registrazione, non prevista però per la LLC. Quest’ultima è tenuta a corrispondere allo Stato del Delaware una tassa annuale fissa (“Annual Franchise Tax”) di USD 250.00 (Delaware Limited Liability Company Act, Chapter 18, Subchapter XI).
6. L’imposta sul reddito (“Corporate Income Tax”) si applica ai redditi delle società realizzati nello Stato del Delaware. Le società sono soggette a tassazione sulla base della presentazione di uno specifico modello.
7. La LLC dello Stato del Delaware può beneficiare, ai fini della “Federal Corporate Income Tax”, dell’applicazione del regime di trasparenza fiscale (cd. pass-through tax status), con conseguente tassazione solamente in capo ai soci, e – se non svolge alcuna attività nello Stato del Delaware – dell’esenzione da ogni altro tributo, ad eccezione dell’“Annual Franchise Tax”.
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Scritto il 20-8-2010 alle ore 17:12
“Vaticano, trovato il paradiso terrestre!”
(Risposta al commento di Arturo Rizzo del 20.8.2010)
Se la segretezza ha da sempre caratterizzato l’attività dell’Istituto per le Opere di Religione (i.e., la Banca Vaticana), nuovi obblighi antiriciclaggio sono ora imposti all’istituzione finanziaria dello Stato del Vaticano, una tra le più riservate al mondo.
Nel dettaglio:
1. L’Istituto per le Opere di Religione (IOR), avente scopo di lucro, è nato nel 1941 dalla trasformazione della Commissione per le Opere Pie. La Banca Vaticana è sempre stata fedele al suo statuto ed esiste per servire la Chiesa. La Città del Vaticano è sede di altre due istituzioni finanziarie: l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, che funge da Banca Centrale del Vaticano e il Ministero dell’Economia. La Banca Vaticana non è responsabile verso la Banca Centrale del Vaticano né verso il Ministero dell’Economia. Essa opera in modo del tutto indipendente con la direzione di tre Consigli d’amministrazione: uno è costituito da alti prelati, un altro è costituito da banchieri internazionali che collaborano con impiegati della Banca Vaticana, il terzo si occupa del day-to-day management.
2. La Banca Vaticana, riformata nel 1990 da Papa Giovanni Paolo II,
a. ha sede unica nello Stato del Vaticano e non possiede filiali in nessun altro Paese.
b. amministra un patrimonio stimato in € 5 mld.
3. Scarni sono i dati e le informazioni su attività, investimenti effettuati, destinatari dei finanziamenti e clienti (dipendenti dello Stato del Vaticano, membri della Santa Sede, ordini religiosi, benefattori).
4. In materia di antiriciclaggio il Vaticano ha sottoscritto nel dicembre 2009 la Convenzione monetaria con l’Unione europea (cfr. il testo della Convenzione in http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:028:0013:0018:IT:PDF). L’accordo, entrato in vigore l’1 gennaio 2010, sostituisce quello del 29 dicembre 2000 con cui è stato introdotto l’Euro quale valuta ufficiale dello Stato pontificio.
Sul versante bancario e con riferimento al contrasto all’evasione fiscale, un’importante disposizione della Convenzione prevede il recepimento, da parte dello Stato del Vaticano, di tutte le normative europee sulla trasparenza in materia di lotta al riciclaggio di denaro, frode e falsificazione delle banconote. Tra queste, vi è la Direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (art. 8 della Convenzione).
Considerato che la Banca Vaticana ha sede presso uno Stato (quello del Vaticano) dotato di sovranità, e non possiede filiali in nessun altro Paese, ogni richiesta di rogatoria internazionale ad essa rivolta deve provenire dagli uffici del Ministero degli Esteri del Paese richiedente.
Lo Stato del Vaticano partecipa, in modo indiretto, ai sistemi di pagamento della zona Euro per il tramite di banche italiane e tedesche. Gli impegni assunti convenzionalmente si inseriscono nell’ambito della politica di cooperazione dell’istituto finanziario con Bankitalia, con l’obiettivo di attuare la normativa comunitaria e internazionale e tutelare i diritti dei correntisti.
La Convenzione prevede l’istituzione di un Comitato misto che dovrà verificare, con cadenza annuale, l’applicazione delle sue disposizioni (art. 11).
© Piergiorgio Valente
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Scritto il 20-8-2010 alle ore 17:15
“Divergenti le linee, convergenti i percorsi?”
(Risposta a Roberto Gallo, commento del 20.8.2010)
Credo che un blog possa proporre percorsi di riflessione, non certo imporre linee editoriali.
In ciò, possono convivere
- lo scenario geopolitico “un po’ da Risiko” (nell’espressione di Lupi) con quello del (più casalingo) Monopoli (cfr. http://raffaellolupi.postilla.it/2010/07/02/tassazione-aziendale-capitalismo-familiare-paradisi-e-dialoghi-tributari/ e http://piergiorgiovalente.postilla.it/2010/07/08/paradisi-fiscali-certo-non-e-monopoli/);
- l’analisi delle disposizioni nazionali con lo studio degli ordinamenti dei Paesi comunitari e/o delle posizioni prevalenti sul piano internazionale ovvero di matrice sovranazionale, nonché con un approccio di natura comparatistica;
- l’esame critico del disposto normativo vigente, della prassi, della giurisprudenza e dei contributi dottrinali con dinamiche policontesturali de iure condendo;
- l’indagine storico ricostruttiva con quella geografica, dalle Alpi alle piramidi ben oltre il Manzanarre [forse il quarto Re Magio (!), di cui si sa poco] e il Reno.
Cari Postilnauti,
Roberto Gallo ci “tirerà” lungo un’erta salita.
Non ci resta che attendere – aequo animo – contributi su entrambi i percorsi evocati.
© Piergiorgio Valente
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Scritto il 20-8-2010 alle ore 17:31
Parafrasando Roberto Gallo, la nuova normativa sull’interpello (in special modo il comma 8-bis dell’art. 167) a mio avviso sembra quasi mirare proprio all’incertezza del diritto, in quanto introduce la possibilità per l’amministrazione finanziaria di operare valutazioni puramente economiche. Oppure potrebbe essere una norma aperta, “programmatica”, data l’impossibilità di definire normativamente i contorni delle “costruzioni di puro artificio”; una norma - insomma - che attende i contributi della dottrina e soprattutto della giurisprudenza.
Tutto questo deriva, ancora una volta, dalla natura spuria della norma che per come è scritta “codifica” nell’ordinamento l’avversione (politica?) alla delocalizzazione di parte del reddito e delle imposte, nella consapevolezza che il fenomeno è in continua evoluzione e trasformazione, e che un Paese “normale” di oggi potrebbe diventare “paradiso” domani, lasciando con il cerino in mano le amministrazioni fiscali legate da normative troppo restrittive (spunto: ha ancora senso emanare le black/white list a questi fini?)
Osservazione finale: sicuramente saranno avvantaggiati saranno i consulenti (anche se alla fine saranno sempre e solo i soliti noti), sia nella fase iniziale per produrre gli interpelli che per la fase contenziosa (quando qualcuno tenterà di fare dichiarare la normativa italiana incompatibile con il Trattato UE).
Scritto il 22-8-2010 alle ore 14:48
Alla lista di Rinaldi si dovrebbero aggiungere Hong Kong e Macao. Mi pare infatti che non siano ancora stati presi provvedimenti da parte della Cina.
Scritto il 25-8-2010 alle ore 15:40
“Hong Kong e Macao”
(Risposta al commento di Paolo Ceccarelli del 22.8.2010)
Secondo il Progress Report dell’OCSE, aggiornato al 18 agosto 2010 (cfr. http://www.oecd.org/dataoecd/50/0/43606256.pdf), la Cina figura nella lista dei Paesi che hanno sostanzialmente implementato gli standards internazionali di trasparenza e scambio di informazioni.
Sono tuttavia esclusi, per espressa previsione, Macao e Hong Kong (cd. “Special Administrative Regions”), che si sono comunque già formalmente impegnati ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai suindicati standards.
Durante il summit di Londra del 2 aprile 2009, la Cina si è opposta all’inclusione di Hong Kong e Macao nella lista dei paradisi fiscali (cd. “black list”).
Sebbene attiva:
1. nella lotta della comunità internazionale contro l’evasione fiscale;
2. nella promozione della cooperazione fiscale internazionale;
la Cina ha ritenuto “groundless” qualificare le Special Administrative Regions di Hong Kong e Macao quali paradisi fiscali. Così, per la ferma opposizione cinese, la “black list” pubblicata dall’OCSE in data 2 aprile 2009 non includeva le suindicate Regioni.
I progressi, però, non sono mancati. Rileva l’OCSE (cfr. http://www.oecd.org/dataoecd/32/45/43757434.pdf) che Hong Kong e Macao hanno adottato delle normative interne dirette a dare attuazione ai rispettivi impegni formali (commitments) agli standards internazionali di trasparenza:
- Hong Kong ha adottato l’Inland Revenue (Amendment) Ordinance 2010, in vigore dal marzo 2010;
- Macao ha adottato la Law 20/2009, in vigore dal settembre 2009.
© Piergiorgio Valente
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Scritto il 26-8-2010 alle ore 19:52
MACAO E HONG KONG. In realtà la mia intenzione era di evidenziare paradisi fiscali mai presi in considerazione dall’Italia, innanzitutto, e neanche dal resto del mondo. Questo vale per LLC (Delaware, Nevada e Wyoming), Trust New Zealand e Vaticano.
Macao e Hong Kong, invece, sono già presenti nelle black list nostrane e sono ben conosciuti dagli altri Paesi come posti “accoglienti” dal punto di vista fiscale” .
Scritto il 26-8-2010 alle ore 23:00
Sarei interessato a conoscere come funziona il Trust New Zealand.
Scritto il 27-8-2010 alle ore 15:39
Il Trust Neozelandese non è assoggettato a tassazione sui redditi di qualunque specie prodotti al di fuori della Nuova Zelanda (quindi, compresi dividendi, capital gain, interessi e royalty). Vantaggi: la Nuova Zelanda non è black list, quindi non gli si applicano le norme di attrazione del reddito del Trust estero in Italia di cui all’art. 73 comma 3 TUIR. Svantaggi: è un Trust, non una società. Pertanto, ci si potrebbe scontrare con alcune problematiche tipiche dell’istituto in questione, che vanno esaminate caso per caso per verificare se sono compatibili con l’obiettivo che si vuole raggiungere (Ad esempio, c’è molta incertezza sull’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni, per cui eventuali dividendi/interessi/royalty incassate dal Trust potrebbero scontare ritenute alla fonte senza beneficiare delle aliquote ridotte previste dai Trattati).
Ad ogni modo, senza andare lontano, ti segnalo che anche il Trust Italiano è un “mini paradiso fiscale” limitatamente ai dividendi. Infatti, a determinate condizioni, i dividendi percepiti dal Trust italiano scontano l’IRES solo sul 5% e sono distribuibili esentasse ai beneficiari. Al riguardo ti segnalo i seguenti articoli: 1) Diritto e Pratica Tributaria, 1 / 2009, p. 115, “APPLICABILITÀ DELLA “TRASPARENZA” A TRUST DISCREZIONALI TITOLARI DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, di Nicola Saccardo; 2) Il Fisco, 31 / 2008, p. 5584 “PARTECIPAZIONI IN TRUST: UN’INTERESSANTE ALTERNATIVA ALLA HOLDING DI GESTIONE”, di Alberto Righini. Se ti fa piacere riceverli, scrivimi sulla mia email (d.rinaldi@studiodr.net) e ti rispondo inviandoti gli articoli in questione.
Scritto il 29-8-2010 alle ore 10:51
Grazie, Rinaldi.
Come funzionano invece LLC del Nevada e Wyoming? In cosa differiscono dalle LLC del Delaware, spiegate da Valente nel post 14?
Scritto il 30-8-2010 alle ore 16:59
La differenza più rilevante sta nel fatto che le Delaware consentono la realizzazione delle “series LLC”, cioè società con al loro interno dei comparti di patrimoni separati. Inoltre, i servizi societari del Delaware sono tradizionalmente attrezzati per grandi business (molte multinazionali hanno una DE LLC). Per il resto, trovi una buona tavola comparativa al link seguente http://www.myusacorporation.com/articles/delaware-vs-nevada-vs-wyoming.html.