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Postilla » Fisco » Il Blog di Piergiorgio Valente » Commercio e fiscalità internazionale » Segreto bancario. Confidenze tra Paesi “scambisti”

23 agosto 2010

Segreto bancario. Confidenze tra Paesi “scambisti”

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Gli standards internazionali di trasparenza e scambio di informazioni non implicano soltanto il superamento del limite del segreto bancario (cfr.  Segreto bancario. Finita l’età dell’oro?), ma anche il rispetto dei diritti del contribuente e la riservatezza delle informazioni scambiate.
A livello internazionale, l’obbligo di confidenzialità è imposto non solo dall’art. 26 del Modello OCSE, ma anche dal Modello di Tax Information Exchange Agreement (TIEA) dell’OCSE del 2002 e dalla Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa del 1988.

Il Commentario al paragrafo 2 dell’art. 26 del Modello OCSE prevede espressamente che la cooperazione tra Stati “scambisti” in materia fiscale è ammessa in quanto lo Stato ricevente sia in grado di trattare le informazioni con la dovuta riservatezza e, comunque, in maniera analoga a quanto previsto per i dati acquisiti secondo la legislazione interna.
Il principio di confidenzialità implica principalmente che le informazioni ricevute:

  • possono essere comunicate soltanto alle autorità competenti, incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte, che le utilizzeranno solo per tali fini;
  • possono essere utilizzate in pubbliche udienze nell’ambito di procedimenti giurisdizionali o nell’ambito di decisioni emesse dagli organi giudiziari.

La disposizione di cui all’art. 8 del Modello di TIEA dell’OCSE è di tenore analogo a quella contenuta nel suindicato paragrafo 2 dell’art. 26.
Il Modello di TIEA, tuttavia, prevede la possibilità che le informazioni ricevute siano comunicate a soggetti o autorità diverse da quelle incaricate dell’accertamento e della riscossione delle imposte purché consti, in tale ultima ipotesi, il consenso scritto dell’autorità competente dello Stato richiesto (
cfr. I Tax Information Exchange Agreements (TIEAs). Disposizioni OCSE su scambio di informazioni con paradisi fiscali, di Piergiorgio Valente, Il fisco n. 35/2009).

Obbligo di confidenzialità e rispetto dei diritti del contribuente ispirano anche le disposizioni contenute nell’art. 22 della Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale (cfr. Mutua assistenza in materia fiscale. Nuovo standard internazionale).
Il Protocollo del 31 marzo 2010 ne ha modificato i paragrafi 1 e 2, che richiamano ora i medesimi principi contenuti nel paragrafo 2 dell’art. 26 del Modello OCSE (
cfr. Il Protocollo 2010 di modifica della Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale; Protocollo di modifica della Convenzione multilaterale del 1988. Il segreto bancario non ferma lo scambio di informazioni).

Il Commentario all’art. 22 della Convenzione precisa che il rispetto della confidenzialità delle informazioni scambiate, “corollario” del potere delle Amministrazioni finanziarie, è fondamentale per la tutela dei legittimi interessi dei contribuenti.
La reciproca assistenza tra autorità fiscali è
“feasible” soltanto se ciascuna è in grado di mantenere riservate le informazioni ottenute dall’altra.
Lo Stato ricevente è tenuto al rispetto del principio di riservatezza in conformità:

  • a quanto previsto dalla propria legislazione interna;
  • agli standards di tutela dei dati personali previsti dalla legislazione dello Stato richiesto e da quest’ultimo comunicati.

 

© Piergiorgio Valente

p.valente@gebnetwork.it

www.gebpartners.it

 

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