6 ottobre 2010
Transfer pricing. Convenzione arbitrale e Codice di Condotta: l’incerto un po’ più certo?
La convenzione 90/436/CEE prevede una procedura arbitrale diretta ad evitare le doppie imposizioni derivanti da rettifiche divergenti, effettuate dagli Stati membri, dei prezzi di trasferimento tra imprese associate. La convenzione in particolare dispone:
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l’obbligo dello Stato che intende procedere alla rettifica degli utili di informare l’impresa interessata;
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la possibilità che tra le imprese interessate e le relative Amministrazioni finanziarie si giunga direttamente ad un accordo che consenta di evitare le doppie imposizioni;
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la procedura amichevole da instaurarsi in assenza di tale accordo;
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la procedura arbitrale, da attivare se entro due anni le Autorità competenti non raggiungono un accordo che elimini la doppia imposizione.
Il Codice di Condotta sull’effettiva implementazione della convenzione arbitrale, approvato a fine novembre 2004, consente una più effettiva ed uniforme applicazione sia della convenzione arbitrale, sia delle procedure di accordo reciproco (mutual agreement procedures) previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni. Esso in particolare fissa norme procedurali comuni riguardanti:
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il termine entro il quale la società sottoposta a doppia imposizione per effetto dell’aggiustamento dei prezzi di trasferimento è tenuta a sottoporre il caso all’autorità competente;
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la determinazione del dies a quo del periodo di due anni durante il quale le Amministrazioni finanziarie degli Stati membri sono tenute ad effettuare un tentativo per il raggiungimento di un accordo reciproco sull’eliminazione della doppia imposizione;
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le regole da seguire durante la procedura amichevole e nella fase arbitrale;
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la sospensione della riscossione dell’imposta in pendenza delle procedure previste dalla convenzione.
La nuova versione del Codice di Condotta (cfr. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:322:0001:0010:EN:PDF) – approvato in data 22 dicembre 2009 su proposta della Commissione del 14 settembre 2009 – disciplina alcuni rilevanti aspetti applicativi e procedurali della convenzione arbitrale (cfr. http://www.piergiorgiovalente.it/tools/elenco/Pubblicazioni.asp?r=580&a=4820&s=7309&v=4003&t=16).
Innanzitutto, si precisa che l’ambito di applicazione della convenzione arbitrale si estende alle transazioni UE nei cd. triangular cases. Per triangular case si intende “quello in cui, nella prima fase della procedura della convenzione sull’arbitrato, due autorità competenti della UE non riescono a risolvere pienamente i casi di doppia imposizione derivanti da un problema di prezzo di trasferimento applicando il principio di piena concorrenza poiché un’impresa associata situata in un altro o in altri Stati membri e identificata da entrambe le autorità competenti UE (…) ha esercitato un’influenza significativa nel determinare una situazione contraria al principio di piena concorrenza (…)”. Le disposizioni convenzionali si applicano, inoltre, alle rettifiche degli utili derivanti da transazioni finanziarie, compresi i prestiti e le relative condizioni, basate sul principio di piena concorrenza.
Le disposizioni sulla procedura amichevole e sulla procedura arbitrale hanno principalmente carattere pratico-operativo e sono dirette a disciplinare:
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il funzionamento della procedura amichevole e le modalità di scambio dei documenti di lavoro;
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la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione Consultiva, nonché il contenuto del parere dalla medesima reso.
Il Codice di Condotta, infine, raccomanda agli Stati membri:
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di prendere le misure necessarie a garantire la sospensione della riscossione dell’imposta durante le procedure previste dalla convenzione arbitrale;
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con riferimento a pagamenti e rimborsi di interessi nel periodo necessario per completare la procedura amichevole, di applicare uno dei seguenti approcci:
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l’imposta è recuperata e rimborsata senza interessi; oppure
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l’imposta è recuperata e rimborsata con i relativi interessi; oppure
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le modalità di recupero e rimborso variano a seconda delle circostanze e delle peculiarità di ciascun caso concreto.
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© Piergiorgio Valente