12 ottobre 2010

Transfer pricing. Documentazione: slalom tra sanzioni amministrative e illecito penale (scritto con il Prof. Ivo Caraccioli)

L’art. 26 del D.L. 78/2010, al primo comma, prevede che:
 ”(…) In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 [dell'art. 1 del D.Lgs. 471/1997] non si applica qualora, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2.

Come si evince dal testo normativo sopra riportato, il Legislatore ha inteso introdurre specifiche misure finalizzate a incrementare l’efficacia dell’azione di controllo dell’Amministrazione finanziaria sulle operazioni infragruppo di cui all’art. 110, comma 7, del TUIR. L’obiettivo è, in particolare, quello di prevedere documentazione standard, che consenta di verificare la conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese nelle transazioni intercompany [cfr. Manuale del transfer pricing, di Piergiorgio Valente, 2009; La documentazione in materia di transfer pricing, di Piergiorgio Valente, Il fisco n. 34/2010; i post di Piergiorgio Valente Transfer pricing. La documentazione è realtà: "(non) può bastare una penna a raccontarla"? Transfer pricing. OCSE: documentando "il duol si disacerba"; Transfer pricing. Hot topic, cool mind: mix o compromesso?; Transfer pricing. Onere della prova: quale prova per l’onere?]

 Sul punto, cfr. in particolare il post di Raffaello Lupi, Documentazione Transfer price e sanzioni.

La nuova disposizione permette alle imprese multinazionali di fruire di un regime di esonero dalle sanzioni per la violazione amministrativa di cui all’art. 1 del D.Lgs. 471/1997 (dichiarazione infedele) derivanti da eventuali rettifiche dei prezzi di trasferimento adottati e rappresenta un chiaro incentivo ad adeguarsi al nuovo onere documentale, al fine di prevenire eventuali sanzioni che dovessero scaturire dai controlli dell’Amministrazione finanziaria. La disposizione appare altresì coerente con i principi fondamentali che disciplinano il rapporto tra contribuente e Fisco e, in particolare, con il principio di collaborazione e buona fede sancito dall’art. 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. “Statuto dei diritti del contribuente“).

La non applicabilità della sanzione (tributaria amministrativa) di cui all’art. 1 del D.Lgs. 471/1997 – qualora sia fornita dal contribuente la documentazione in materia indicata nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate – costituisce una vera e propria “causa di non punibilità” amministrativa, applicabile se sussistono le condizioni richieste.

Con riferimento alla sussistenza del reato di dichiarazione infedele, ex art. 4 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si rileva una certa inconciliabilità tra la comunicazione resa all’Erario, secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010, e la presenza del dolo specifico di evasione, requisito indispensabile affinché si possa configurare la fattispecie penal-tributaria in commento. In altri termini, la comunicazione del possesso della documentazione sul transfer pricing è atto di trasparenza che nulla può avere a che fare con una condotta dolosa, specificamente finalizzata all’evasione fiscale.

Benché l’art. 26 del D.L. 78/2010 nulla dica in merito alla possibilità per i contribuenti virtuosi di evitare anche le sanzioni penal-tributarie previste (con riferimento alla fattispecie di dichiarazione infedele) dall’art. 4 del D.Lgs. 74/2000, si dovrebbe senz’altro tener conto del comportamento cooperativo del contribuente che ha predisposto una documentazione idonea a consentire all’Amministrazione finanziaria di espletare la propria attività di controllo fiscale e, per tale ragione, non dovrebbe essergli contestato di aver agito con dolo specifico, cioè al fine di evadere le imposte.

In sostanza, ove la dichiarazione infedele determini il superamento della soglia di punibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 74/2000 e le dimostrazioni fornite dall’impresa siano ritenute valide, così da non comportare l’applicazione delle sanzioni amministrative, manca il dolo specifico di “evasione fiscale” richiesto dalla norma. Nessun giudice penale potrebbe ragionevolmente ritenere sussistente la responsabilità per tale reato.

Vi è infine da chiedersi se l’Amministrazione finanziaria è obbligata a trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica, dal momento che spetta a quest’ultimo l’onere di valutare l’eventuale sussistenza delle scriminanti penalmente rilevanti. Nella fattispecie è pacificamente applicabile l’art. 51 c.p. (esercizio del diritto), non potendo ritenersi punibile chi si è conformato ad una prescrizione dell’Amministrazione finanziaria. In considerazione del fatto che compete solo al giudice ed al Pubblico Ministero di dichiarare la non punibilità del reato in presenza di cause estintive o di non punibilità, gli atti dovrebbero comunque essere trasmessi a quest’ultimo, per le relative valutazioni.

Un intervento chiarificatore da parte del Legislatore sarebbe sul punto opportuno.

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25 Commenti a “Transfer pricing. Documentazione: slalom tra sanzioni amministrative e illecito penale (scritto con il Prof. Ivo Caraccioli)”

  1. Raffaello Lupi scrive:

    E allora?

  2. Mario Damiani scrive:

    Mi associo: e allora? se tutto, come sembra, è pacifico (sul dolo specifico) in cosa dovrebbe consistere la discussione? Credo che l’Agenzia delle entrate sia matura per attenersi prima di tutto al buon senso.

  3. Fra Mau scrive:

    Il sistema, pian piano, si sta spostando verso l’autocontrollo. Dall’accertamento dell’ufficio alla dichiarazione del contribuente, prima; dal controllo dell’ufficio all’autocontrollo del contribuente, ora. Il discorso del t.price è solo l’ultimo edematoso intervento fra i diversi che si sono succeduti negli ultimi anni. Tutto questo perchè, sui grandi numeri, i controlli dell’amministrazione risultano perdenti, anche se, per poter mantenere credibilità, non lo può dar da vedere. Insomma, si tratterà di fare il controllo sull’autocontrollo (come in qualche episodico caso avverrà per la certificazione dei crediti iva). E’ chiaro che l’autocontrollo deve avere una partita di appetibilità (per i crediti iva è l’utilizzo dei medesimi in orrizzontale) mentre nel caso che ci occupa è schivare le sanzioni (amministrative). Quelle penali sono tutta un’altra storia. Infatti qualche incallito evasore truffatore potrebbe ben confezionare il cofanetto/dossier per il fisco fatto di analisi asettiche per poi evadere, magari, alla grande. Penso che la magistratura penale potrebbe venirne a conoscenza non per improbabili rapporti della ADE quanto piuttosto in sede di indagini il cui punto di partenza potrebbe essere altro ( che ne so, dissesti, crack finanziari, ecc., ecc.). Allora che capiterà: se l’anno si è prescritto buona notte, se il fisco (sonnecchiante) parte perchè vede in Tv o sui giornali la notizia non si lascerà di certo intimidere dal faldoncino dell’autocontrollo. Comunque le aziendw non ai devono preoccupare molto, presto si troveranno kit tutto compreso con i vari step da seguire per fare la relazione, lo studio, le comparazioni e quanto serve all’azienda che si vuole coprire. Un poco come è avvenuto per la certificazione di qualità

  4. Piergiorgio Valente scrive:

    Non deve destare perplessità quanto descritto con riferimento agli aspetti sanzionatori e alla scelta di avviare la discussione su tale argomento poiché non appare così lapalissiano (o almeno non lo è finché non vengono forniti opportuni e specifici chiarimenti sul punto) che l’Amministrazione finanziaria non possa procedere ad applicare le sanzioni penal-tributarie, pur riconoscendo l’esonero per quelle amministrative in caso di rettifica da transfer pricing.

    Si tenga presente, infatti, che i reati tributari di cui al Dlgs 74/2000 (nel caso di specie si fa riferimento alla “dichiarazione infedele” ex art. 4) si possono configurare anche con riferimento alle “valutazioni estimative”, nel cui ambito le operazioni di transfer pricing sicuramente rientrano, a meno che la divergenza relativa alle valutazioni stesse rimanga nell’ambito della “franchigia” del 10%, oppure, per scostamenti superiori, purché siano indicati in bilancio i criteri di valutazione concretamente seguiti.

    E allora?
    (http://piergiorgiovalente.postilla.it/2010/10/12/transfer-pricing-documentazione-slalom-tra-sanzioni-amministrative-e-illecito-penale-scritto-con-il-prof-ivo-caraccioli/#comment-369; http://piergiorgiovalente.postilla.it/2010/10/12/transfer-pricing-documentazione-slalom-tra-sanzioni-amministrative-e-illecito-penale-scritto-con-il-prof-ivo-caraccioli/#comment-373).

    Veniamo al motivo della discussione…

    Fermo restando che sussiste una evidente inconciliabilità (almeno sul piano formale) tra la comunicazione resa all’Erario sulla documentazione del transfer pricing e la presenza del dolo specifico di evasione (requisito indispensabile affinché si possa configurare la fattispecie penal-tributaria di dichiarazione infedele), resta da capire se – al di là della mancanza nell’art. 26 del D.L. 78/2010 di un esplicito riferimento alle sanzioni penal-tributarie – l’Amministrazione intenda o meno applicare le sanzioni penal-tributarie previste in caso di rettifica da transfer pricing.

    In altri termini, il senso della discussione va individuato nell’esigenza di analizzare le criticità derivanti dal nuovo scenario normativo delineatosi in materia di sanzioni penal-tributarie da transfer pricing.

    © Piergiorgio Valente
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  5. Transfer pricing. Documentazione: conformità tra accertamento e verifica. Quale regolarità in forma e sostanza? | Il Blog di Piergiorgio Valente scrive:

    [...] cfr. Valente P., Transfer pricing – I nuovi oneri di documentazione in Italia, Il fisco n. 38/2010; Transfer pricing. Documentazione: slalom tra sanzioni amministrative e illecito penale (scritto con …; Transfer pricing. Onere della prova quale prova per l’onere; Transfer pricing. La [...]

  6. Antonio pubblicista scrive:

    Scausate la mia modesta intromisione. Ritengo al riguardo che la discussione lanciata dal Prof. Valente non è per nulla superflua. Infatti, il dubbio legittimo sarà venuto a non pochi attenti lettori dell’art. 26 del D.L. 78/2010 che sembra limitato esclusivamente alle sanzioni amministrative da T.P.. Il punto, quindi, sembra interessare, in caso di accertamento di materia imponibile da T.P., l’eventuale applicazione delle diverse sanzioni penal-triburarie al superamento delle soglie previste dal DLgs. 74/2000. In tal caso, si ritiene che in ipoetsi di Dichiarazione infedele, ex Art. 4, l’Ufficio e/o la GdiF., lungi da ogni discrezione, allo stato dell’arte sono obbligati ad inoltrere la prescrita comunicazione di notizia di reato all’AG competente, ancorché risultano non applicabili le sanzioni per la diversa aviolazione amministrativa, a meno che con ulteriori interventi normativi si estenda la fattispecie amministrativa anche alle ipotesi penalmente rilevanti.

  7. Piergiorgio Valente scrive:

    (A margine di Antonio pubblicista del 15.11.2010)

    Come evidenziato da Antonio, la nuova disciplina introdotta dall’art. 26 del D.L. 78/2010 nulla dice con riguardo ai possibili riflessi penal-tributari delle violazioni riscontrate dall’Amministrazione finanziaria in materia di transfer pricing.

    Di conseguenza, ferma restando l’esigenza di un chiarimento ufficiale sul punto, sarebbe auspicabile un intervento del Legislatore teso ad ampliare il disposto dell’art. 7 del D.Lgs. n. 74/2000, nel senso di escludere espressamente qualunque rilievo in caso di valutazioni estimative i cui criteri siano stati indicati non solo in bilancio, ma altresì comunicati preventivamente all’Amministrazione (i.e., mediante la comunicazione relativa al possesso della documentazione dei prezzi di trasferimento).

    Tale modifica consentirebbe senz’altro di conseguire un primo risultato in termini di uniformità tra la disciplina sanzionatoria amministrativa e quella penal-tributaria in tema di prezzi di trasferimento.

    © Piergiorgio Valente
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  8. Piergiorgio Valente scrive:

    Torino ~ 03/12/2010 – Convegno per il 15° anniversario del Centro di Diritto Penale Tributario “Questioni di attualità nel Diritto Penale Tributario” (link al programma http://www.dirittopenaletributario.net/Attivita_files/convegno%203.12.10.doc), con ampia trattazione dei profili penal-tributari del transfer pricing, nonché del transfer pricing e dichiarazione infedele e ancora delle cause di non punibilità (con introduzione al convegno di Ivo Caraccioli e relazione – tra le altre – di Piergiorgio Valente).

    Di estremo interesse i risvolti penali dell’abuso del diritto e l’esame della giurisprudenza della Cassazione Tributaria sul tema.

    Link al Centro di Diritto Penale Tributario (http://www.dirittopenaletributario.net/Home_Page.html).

  9. Piergiorgio Valente scrive:

    In merito al Convegno Nazionale sul Transfer Pricing che si terrà a Milano nella giornata di domani (http://www.piergiorgiovalente.it/tools/Pareri.asp?r=580&a=5637&s=8382&v=3512&l=49324&t=26), comunichiamo che domande/riflessioni/spunti pervenuti nel periodo 6.12.2010-9.12.2010 agli indirizzi:

    - formazione.ipsoa@wki.it
    - info@gebnetwork.it
    - p.valente@gebnetwork.it

    sono in pubblicazione in http://piergiorgiovalente.postilla.it/2010/12/13/transfer-pricing-tavola-rotonda-on-line-del-convegno-nazionale-15122010/.

  10. Piergiorgio Valente scrive:

    Commento alla Circolare n. 58/E del 15 dicembre 2010 in materia di “Oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento di cui alla disciplina prevista dall’art. 1, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”

    In data 15 dicembre 2010 l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 58/E che fornisce i primi chiarimenti in merito agli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento di cui alla disciplina prevista dall’art. 1, comma 2-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 (cfr. anche comunicato stampa).

    Di seguito, anticipiamo breve sintesi dei contenuti della circolare.

    • In premessa, il documento riesamina sinteticamente i principi descritti nel Provvedimento del 29 settembre u.s., ribadendo, ad esempio, che la comunicazione relativa al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (31 maggio 2010) e ai successivi deve essere effettuata in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, mentre quella concernente i periodi d’imposta antecedenti deve essere inviata entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del Provvedimento (vale a dire, entro il 28 dicembre 2010), ovvero oltre tale termine, ma, in ogni caso, prima dell’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il soggetto abbia avuto formale conoscenza.

    • Nel paragrafo 2, viene esaminato il contesto normativo di riferimento, prendendo in considerazione sia le norme nazionali che la disciplina elaborata in sede internazionale (OCSE e UE).

    • Il documento prosegue poi con la descrizione, nel paragrafo 3, dell’impostazione del sistema premiale derivante dalla non applicazione delle sanzioni in caso di violazioni riscontrate in sede di verifica fiscale. Per poter comprendere l’orientamento futuro dell’Amministrazione nei confronti di coloro che avranno predisposto la documentazione appare estremamente importante rilevare il tenore con cui la circolare introduce la predetta descrizione:

    “Il sistema si basa sull’introduzione di un regime premiale che tiene conto dell’impegno profuso dai contribuenti che, in buona fede, predispongono la documentazione con l’effetto di agevolare, in sede di controllo, il riscontro della conformità al valore normale delle operazioni infragruppo realizzate.
    Pertanto, l’adozione di tale regime appare configurarsi come vero e proprio indice segnaletico della presenza di un atteggiamento cooperativo, trasparente e in buona fede, elementi, questi ultimi, che come noto assumono importante valenza nell’ambito delle previsioni introdotte con legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. “Statuto dei diritti del contribuente”).”

    Inoltre, viene posta particolare enfasi sulla necessità che (come prescritto dal Provvedimento del 29 settembre 2010) sia il Masterfile che la Documentazione nazionale detenuti da una impresa italiana debbano essere coerenti con quanto indicato nel Codice di Condotta UE.

    Rispetto alla “idoneità” della documentazione l’Amministrazione chiarisce che essa “potrà essere considerata «idonea» laddove sia in grado di fornire un quadro informativo che consenta il riscontro della conformità dei prezzi di trasferimento praticati al principio del valore normale, assicurando adeguata coerenza con i principi declinati dal Codice di Condotta UE e dalle Linee Guida OCSE”.
    Precisa, altresì, che i verificatori, in sede di controllo, dovranno porre la massima attenzione per evitare contestazioni che non tengano conto dell’impegno e della buona fede del contribuente.

    Il Masterfile e la documentazione nazionale dovranno essere predisposti seguendo pedissequamente la struttura (e la relativa numerazione) indicata nel Provvedimento del 29 settembre u.s., senza possibilità di modifiche, se non parziali e, comunque, dettate da esigenze di maggiore chiarezza espositiva.

    • Nel paragrafo 4 la circolare prende in esame in maniera specifica il contenuto del Masterfile, ribadendo che esso deve rispecchiare lo schema del Provvedimento citato, e chiarisce ulteriori aspetti riferiti a ciascun capitolo che tale Provvedimento non menziona. Più precisamente, la circolare precisa che i primi tre capitoli del Masterfile (1. Descrizione generale del gruppo multinazionale; 2. Struttura del gruppo; 3. Strategie generali perseguite dal gruppo) compongono idealmente una prima parte del Masterfile, in quanto sono destinati a fornire un quadro generale del gruppo multinazionale.
    La seconda parte, rappresentata dai successivi capitoli, accoglie in prevalenza elementi informativi, sempre di carattere generale, che attengono in maniera più diretta all’analisi di comparabilità.

    • Quanto alla Documentazione nazionale, la circolare richiama, nel paragrafo 5, le stesse considerazioni generali che valgono per il Masterfile precisando che
    “(l)a struttura generale della Documentazione Nazionale non differisce sostanzialmente da quella del Masterfile, salvo rilevare che la stessa si riferisce unicamente alla realtà dell’impresa, alla sua collocazione all’interno del gruppo e alle operazioni infragruppo che alimentano in tutto o in parte la sua attività”.

    In particolare, i primi quattro capitoli della Documentazione Nazionale (1. Descrizione generale della società; 2. Settori in cui opera la società; 3. Struttura operativa della società; 4. Strategie generali perseguite dall’impresa ed eventuali mutamenti di strategia rispetto al periodo d’imposta precedente) compongono idealmente una prima parte della Documentazione Nazionale, in quanto sono destinati a fornire un quadro generale della società.
    La seconda parte, rappresentata dai successivi capitoli, descrive le operazioni infragruppo oggetto della documentazione e, per ciascuna tipologia di operazioni (qualora ve ne fosse più di una), trova illustrazione l’analisi di comparabilità, il metodo adottato per la determinazione dei prezzi trasferimento, nonché le connesse analisi economiche e i risultati derivanti dall’applicazione del metodo adottato. Nel predetto paragrafo 5 l’Amministrazione elenca tutte le informazioni che la Documentazione nazionale deve contenere secondo quanto disposto dal Provvedimento più volte citato (i.e., descrizione delle operazioni, analisi di comparabilità, metodo adottato.

    • Nel paragrafo 6 vengono indicate le diverse modalità di adempimento dell’onere di documentazione a seconda del soggetto interessato (i.e., holding, sub-holding, impresa controllata, stabile organizzazione, ecc.). In particolare, viene chiarito che l’onere documentale delle sub-holding relativo al Masterfile deve essere assolto solo con riferimento alle società che la stessa sub-holding partecipa.

    • Il paragrafo 7 è dedicato agli adempimenti semplificati per le piccole e medie imprese.

    • Il paragrafo 8 fornisce dettagli sugli aspetti legati all’efficacia della documentazione quali, ad esempio, la lingua utilizzata, la forma, i termini di consegna, ecc.. In particolare, viene consentita per la sub-holding l’esibizione del Masterfile redatto in lingua inglese da parte della controllante estera. E’ consentita, inoltre, l’allegazione di documenti (ad es., contratti) i quali, se redatti in lingue diverse dall’italiano o dall’inglese, dovranno essere tradotti in una delle suindicato due lingue e consegnati in copia dell’originale.

    • Nel paragrafo 9 si ribadiscono gli adempimenti relativi alla comunicazione del possesso della documentazione, come già indicati nel Provvedimento del 29 settembre 2010.

    • Il paragrafo 10 riguarda le condizioni per l’idoneità della documentazione ai fini dell’esonero dalle sanzioni, la quale dovrà essere verificata dai verificatori in sede di accesso qualora in tale momento sia consegnata la documentazione in parola. In particolare, la circolare chiarisce che l’idoneità della documentazione predisposta dal contribuente alla non applicazione delle sanzioni amministrative dovrà essere valutata in ottica sostanziale, piuttosto che formale.
    In particolare, viene precisato che “le omissioni o le inesattezze parziali relative anche ad operazioni residuali, non suscettibili di compromettere l’analisi degli organi di controllo e la correttezza degli esiti di detta analisi, non pregiudicano l’applicazione del comma 2-ter dell’art. 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997. La stessa precisazione vale con riferimento al caso della omissione degli allegati citati al punto 2.2 del Provvedimento”.
    Di rilievo è anche il chiarimento per il quale nelle menzionate omissioni parziali può ritenersi compresa anche l’omessa documentazione di operazioni residuali rispetto al totale delle operazioni oggetto di documentazione, qualificabili come tali proprio in quanto non sono in grado di pregiudicare l’attendibilità dell’analisi nel suo complesso e la correttezza degli esiti della stessa.

    • Il paragrafo 11 chiude la circolare sintetizzando gli adempimenti da porre in essere nel periodo transitorio. In particolare, l’Amministrazione finanziaria evidenzia la sussistenza di precise condizioni al realizzarsi delle quali può configurarsi, anche in relazione ai periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 31 maggio 2010, la non punibilità, in base alla legge sopravvenuta, delle violazioni conseguenti alla rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito.

    Si tratta, in sostanza, del cd. principio del favor rei per la cui applicazione dovrà essere attentamente considerata l’esistenza di un procedimento “in corso” nei termini e secondo le modalità esposte nella circolare in commento. Il principio del favor rei trova un limite soltanto nel fatto che, se la sanzione è già stata irrogata con un provvedimento definitivo, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.
    Con specifico riguardo alle attività di controllo avviate successivamente alla data del 28 dicembre 2010 e, comunque, entro il 30 giugno 2011, l’Amministrazione ritiene ragionevole che, in presenza della trasmissione della comunicazione, la documentazione relativa ai periodi d’imposta antecedenti quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge (31 maggio 2010) sia da considerarsi completa e dunque idonea per i fini stabiliti dalla norma (e dunque per garantire accesso al regime premiale) anche in caso di omessa redazione del punto 2.2., sottoparagrafo 5.1.3 del Provvedimento, a condizione che le informazioni ed i dati ivi previsti siano esibiti agli organi incaricati del controllo entro quindici giorni dalla data della relativa richiesta.

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  11. Piergiorgio Valente scrive:

    Il link alla:
    CIRCOLARE N. 58/E
    Roma, 15 dicembre 2010
    OGGETTO: Oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento di cui alla disciplina prevista dall’art. 1, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

    in

    http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8f9de000450de4f09356df510c1b3107/cir58e+del+15.12.10.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8f9de000450de4f09356df510c1b3107

  12. Piergiorgio Valente scrive:

    MODELLO DI COMUNICAZIONE

    Il punto 9.2 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 ha stabilito che:

    “la comunicazione all’Agenzia delle entrate è effettuata mediante trasmissione telematica sulla base delle specifiche tecniche di cui all’allegato A al presente provvedimento.
    La trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate deve essere effettuata attraverso il servizio telematico Entratel anche per il tramite degli incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998, ai fini del rispetto del termine dei novanta giorni dalla pubblicazione di questo provvedimento previsto dai richiamati riferimenti normativi”.

    Ciò detto, al momento, non vi sono altre informazioni riguardanti il modello di comunicazione, se non quelle contenute nel citato Provvedimento e nella circolare n. 58/E del 15 dicembre 2010.

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  13. Piergiorgio Valente scrive:

    SOFTWARE e VALIDAZIONE
    Al momento ci risulta mancante il software di controllo necessario per validare il file da trasmettere all’Agenzia che, in genere, è reso disponibile sul sito Entratel.

    Pertanto, pensiamo sia necessario attendere sviluppi prima di procedere all’invio della comunicazione.

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  14. Piergiorgio Valente scrive:

    Ipsoa presenta Pacchetto “Transfer pricing” in offerta speciale:

    http://shop.wki.it/offerta/Pacchetto_Transfer_Pricing_b518.aspx

  15. Piergiorgio Valente scrive:

    Alcune tematiche/domande di interesse generale per le multinazionali che operano in Italia saranno riportate in inglese al seguente indirizzo: http://piergiorgiovalente.postilla.it/2010/11/10/transfer-pricing-puzzle-still-unsolved-how-to-balance-administrative-penalties-and-criminal-offence/

    [Some questions that are of general interest for multinationals operating in Italy will be reported in English at the following address: http://piergiorgiovalente.postilla.it/2010/11/10/transfer-pricing-puzzle-still-unsolved-how-to-balance-administrative-penalties-and-criminal-offence/

  16. Piergiorgio Valente scrive:

    Sul transfer pricing cresce il rischio
    penal-tributario
    di Ivo Caraccioli e Piergiorgio Valente
    Il Sole 24 Ore
    Lunedì 6 febbraio 2006

    *****

    Tematica strategica all’interno delle imprese con attività transfrontaliera, il transfer pricing riveste profili di particolare criticità per gli Stati in cui le singole entità dei gruppi multinazionali sono dislocate.
    Sottoposte a una direzione unitaria, è prassi consolidata che le società-Paese di cui il gruppo si compone siano interessate da una politica fiscale concepita in un’ottica globale e attuata – sul piano corporate – nell’interesse preminente del Paese di residenza della top holding.

    I recenti sviluppi sul transfer pricing comunitario rilanciano poteri e prerogative di tutti gli Stati coinvolti.
    Nel contempo, le tematiche su elusione, evasione e frode fiscale acquistano progressiva importanza.

    Transfer pricing comunitario.
    Istituito nell’ottobre 2002, il «Forum congiunto dell’Ue sui prezzi di trasferimento» (Jtpf) ha il compito di analizzare le problematiche di carattere fiscale connesse alla doppia imposizione da aggiustamento dei prezzi di trasferimento. Successivamente all’adozione, nel 2004, del Codice di condotta per l’effettiva applicazione della convenzione arbitrale del 1990, il Jtpf si è principalmente occupato dell’esame dei requisiti documentali richiesti alle imprese operanti a livello comunitario.
    In merito, è prevalso l’approccio (cosiddetta «Eu Transfer Pricing Documentation – Eu Tpd») che implica l’adozione di:

    - un set di documentazione contenente informazioni standard, comuni e rilevanti per tutte le società del gruppo (cosiddetto “masterfile”);

    - più set di documentazione standard, ciascuno contenente le informazioni relative allo specifico Paese di stabilimento (cosiddetto “country-specific documentation”).

    L’approccio Ee Tpd è oggi oggetto di una proposta di Codice di condotta sulla documentazione in materia di transfer pricing, adottata dalla Commissione europea in data 7 novembre 2005.
    Il programma di lavoro del Jtpf per il 2006 prevede, tra gli altri, lo studio delle procedure alternative per la risoluzione o prevenzione delle dispute.
    Nell’ambito di queste ultime, in particolare, l’Apa (Advance pricing agreement), quale accordo preventivo sulle politiche di prezzo che il gruppo intende adottare, rappresenta lo strumento che maggiormente garantisce certezza nei rapporti tra il soggetto d’imposta e l’amministrazione fiscale.

    Transfer pricing e rischi penali.
    Un’attenta considerazione dei possibili rischi penali deve sempre essere compiuta, a livello preventivo, onde evitare di incappare in indagini e procedure contestative indubbiamente devastanti per un’impresa.

    Al riguardo occorre nettamente distinguere il profilo penal-tributario da quello penal-societario.
    Invero, i reati tributari di cui al Dlgs 74/2000 (qui viene segnatamente in considerazione la “dichiarazione infedele” di cui all’articolo 4) si possono configurare anche con riferimento alle “valutazioni estimative”, nel cui ambito le operazioni di “transfer pricing” sicuramente rientrano, a meno che la divergenza relativa alle valutazioni stesse rimanga nell’ambito della “franchigia” del 10%, oppure, per scostamenti superiori, siano indicati in bilancio i criteri di valutazione concretamente seguiti.

    A quest’ultimo riguardo, peraltro, non essendoci giurisprudenza in proposito, non è ben chiaro il livello di specificazione che devono assumere dette indicazioni (ed è ovvio che un’indicazione approfondita delle metodiche può portare a svelare segreti industriali, con possibili proteste da parte dei soci di minoranza, ciò sulla base delle regole di cui all’articolo 7 Dlgs 74/2000).

    Sul fronte del diritto penale societario non vi sono, invece, rischi penali – se non muterà l’attuale formulazione del reato di falso in bilancio in ordine alla condotta punibile (articoli 2621-2622 Cc) – e questo perché le valutazioni estimative non sono di per sé punibili, ma solo in quanto si fondino sull’esposizione di dati oggettivi mendaci; il che qui non si verifica.

    Conclusioni.
    Per le autorità fiscali dei singoli Stati, le procedure di verifica dei prezzi di trasferimento rivestono particolare complessità poiché richiedono profonda conoscenza dell’impresa e delle operazioni effettuate, nonché l’acquisizione di dati quantitativi di mercato su cui basare l’attività di benchmarking.

    La dimensione globale del reddito dei gruppi multinazionali ne ha reso poco agevole la (ri)definizione da parte delle singole autorità fiscali, con conseguenti potenziali conflitti nelle pretese impositive e rischi di doppie imposizioni.

    Gli sviluppi registrati a livello comunitario potrebbero rappresentare la base per una probabile inversione di tendenza.

    Per converso, la previsione di sanzioni penali, esercizio del potere sovrano statuale, rappresenta un rischio per imprese e management, soprattutto in fase di applicazione, e richiede la massima attenzione e cautela.

    © Piergiorgio Valente/Ivo Caraccioli
    p.valente@gebnetwork.it
    http://www.gebpartners.it

  17. Piergiorgio Valente scrive:

    Per approfondimenti sulla Circolare n. 58/E del 15 dicembre 2010 che fornisce i primi chiarimenti in tema di documentazione dei prezzi di trasferimento, cfr. Valente P., Transfer pricing – Primi chiarimenti in materia di oneri di documentazione in Italia, Il fisco n. 2/2011, http://www.piergiorgiovalente.it/tools/elenco/Pubblicazioni.asp?r=580&a=4820&s=7307&v=4033&t=16.

  18. Piergiorgio Valente scrive:

    LA FISCALITA’ INTERNAZIONALE
    QUADRO ATTUALE, INTERPRETAZIONE E
    PROSPETTIVE DI RIFORMA

    MERCOLEDI’ 16 marzo 2011
    Università Politecnica delle Marche
    Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”
    P.le Martelli, 8 – Ancona

    9,00 Registrazione Partecipanti

    9,30 Indirizzi di saluto
    Gian Luca GREGORI – Preside della Facoltà di Economia, Università Politecnica delle Marche

    Paola Valeria RENZI – Università Politecnica delle Marche, già Presidente A.N.T.I. sezione Marche – delegazione Abruzzo

    Corrado MARIOTTI – Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – Ancona

    9,45 Apertura dei lavori
    Massimo BASILAVECCHIA – Università di Teramo
    A.N.T.I. sezione Marche – delegazione Abruzzo

    10,00 Modera
    Riccardo ALBO – Dottore commercialista – Ancona
    Presidente A.N.T.I. sezione Marche – delegazione Abruzzo

    Relazioni
    “La residenza fiscale delle società tra normativa, prassi e giurisprudenza”
    Lorenzo DEL FEDERICO – Università di Chieti -Pescara – A.N.T.I. sezione Marche – delegazione Abruzzo
    “Costi e spese sostenuti con Paesi black-list tra cautele e sviluppo d’impresa”
    Massimiliano TASINI – Dottore Commercialista – Pesaro – Vice-Presidente A.N.T.I. sezione Marche – delegazione Abruzzo

    11,15 – 11,30 coffee break

    P R O G R A M M A
    “La nuova disciplina delle CFC alla luce dei chiarimenti
    forniti dall’Agenzia delle Entrate”
    Carla GALASSI – Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – Ufficio Fiscalità internazionale – Imposte Dirette

    “La nuova disciplina del transfer pricing ed i suoi riflessi sull’operatività delle imprese italiane”
    Piergiorgio VALENTE – Dottore Commercialista – Milano – A.N.T.I. sezione Lombardia

    13,00 Buffet Lunch

    14,15 Modera
    Christian CALIFANO – Università di Chieti-Pescara
    A.N.T.I. sezione Marche – delegazione Abruzzo
    “Lo scambio di informazioni e le verifiche internazionali”

    Gaetano SCAZZERI
    Nucleo Polizia Tributaria G. di F. di Ancona
    “I nuovi obblighi di monitoraggio fiscale, riservatezza e rispetto delle regole”

    Maurizio BASTIANELLI – Dottore commercialista – Ancona – A.N.T.I. sezione Marche – delegazione Abruzzo
    “Nuove logiche di pianificazione fiscale internazionale”

    Marcello POGGIOLI – Università di Padova – A.N.T.I. sezione Veneto
    Conclusioni e proposte di riforma

    Massimo BASILAVECCHIA
    17,00 Interventi e dibattito

  19. Piergiorgio Valente scrive:

    Il Centro di Diritto Penale Tributario (http://www.dirittopenaletributario.net) organizza l’incontro di studio, in collaborazione con la Camera Penale, presso il Palazzo di Giustizia alle ore 12.30, in tema di rapporti fra truffa e reati fiscali.

    Saranno relatori il prof. Ivo Caraccioli e l’avv. Lorenzo Imperato unitamente all’avv. Cesare Zaccone del Foro di Torino.

  20. Transfer pricing. Sanzioni gravi nella Convenzione Arbitrale (scritto con il Prof. Ivo Caraccioli) | Il Blog di Piergiorgio Valente scrive:

    [...] sanzioni in materia di transfer pricing, cfr. inoltre http://piergiorgiovalente.postilla.it/2010/10/12/transfer-pricing-documentazione-slalom-tra-sanzioni…; [...]

  21. Piergiorgio Valente scrive:

    Ai fini della determinazione dell’ammontare dell’imposta evasa rilevante per accertare il superamento della soglia di punibilità (nel caso di specie, in relazione alla fattispecie di omessa dichiarazione) il giudice penale può legittimamente fare ricorso ai verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza, nonché utilizzare l’accertamento induttivo dell’imponibile quando le scritture contabili imposte dalla legge sono state irregolarmente tenute o non sono state tenute affatto.

    Sono questi i principi ribaditi dalla sentenza 15 luglio 2011 n. 28053 della Corte di Cassazione.
    (Cfr. PVC determinante per verificare il superamento delle soglie di punibilità di Maurizio Meoli – Editoriale Eutekne, in http://www.piergiorgiovalente.it/tools/elenco/Pubblicazioni.asp?r=580&a=4820&s=7308&v=4054&t=16).

  22. Piergiorgio Valente scrive:

    In materia di transfer pricing, l’onere della prova del mancato rispetto del principio del valore normale di cui all’art. 110 del T.U.I.R. non grava sul contribuente, il quale, in sede di accertamento, deve dare dimostrazione ed adeguata giustificazione dei prezzi applicati sui beni e servizi oggetto dell’operazione internazionale, bensì sull’Amministrazione finanziaria, che deve dimostrare la non correttezza di detti prezzi.

    In materia penaltributaria bisogna chiedersi quali siano i rischi potenzialmente configurabili in occasione della valutazione, ritenuta scorretta dai verificatori, dei prezzi di trasferimento.

    (Cfr. Rischi penal-tributari potenzialmente configurabili nel «transfer pricing» di Piergiorgio Valente e Ivo Caraccioli – Corriere Tributario n. 32/2011, in http://www.piergiorgiovalente.it/tools/elenco/Pubblicazioni.asp?r=580&a=4820&s=7307&v=4033&t=16).

  23. Piergiorgio Valente scrive:

    “Aggiornamento in materia di transfer pricing”

    April 17, 2012 at 5:00 PM – 7:30 PM

    Milano – Best Western Hotel Ascot – Via Lentasio 3

    This event requires registration: http://www.gebpartners.it/tools/Pareri.asp?r=580&a=5637&s=8382&l=50849&t=26&v=3512

    ANDAF ha il piacere di invitarLa al convegno Transfer pricing tra adempimenti in bilancio e dichiarazione e prime verifiche”.

    Interverranno

    •l’Avv. Salvatore Mattia, Partner di Valente Associati GEB Partners e Segretario CT Fiscale ANDAF

    •il Dott. Claudio Melillo, Tax Director di Valente Associati GEB Partners

  24. Piergiorgio Valente scrive:

    Master Transfer Pricing

    Milano, dal 13 aprile 2012 al 15 giugno 2012

    http://www.ipsoa.it/formazione/scheda.aspx?tipo=mastersp&iddocumento=2727

  25. Piergiorgio Valente scrive:

    “Master Transfer Pricing”

    11 Maggio 2012 dalle 9:00 AM alle 6:00 PM

    Milano – Hotel de La Ville, Via Hoepli, 6

    http://www.ipsoa.it/formazione/scheda.aspx?tipo=mastersp&iddocumento=2727

    La scelta del “best method” (Criteri, profili applicativi, casi di studio)

    - I metodi transazionali tradizionali

    - Comparable Uncontrolled Price Method (CUP)

    - Cost Plus Method (Cost Plus)

    - Resale Price Method (Resale Minus)

    - I metodi transazionali reddituali:

    - Transactional Net Margin Method (TNMM)

    - Transactional Profit Split Method (TPSM)

    - Altri metodi alternativi

    Docenti:

    Raffaele Rizzardi

    Salvatore Mattia

    Maria Cristina Teglia

    Piergiorgio Valente

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