21 giugno 2011
Transfer pricing. Sanzioni gravi nella Convenzione Arbitrale (scritto con il Prof. Ivo Caraccioli)
In ambito internazionale, uno degli strumenti previsti per la risoluzione delle controversie relative al transfer pricing è la Convenzione Arbitrale 90/436/CEE (“Convenzione”), ratificata dall’Italia nel 1993 ed entrata in vigore l’1 gennaio 1995 (cfr.
http://piergiorgiovalente.postilla.it/2010/10/06/transfer-pricing-convenzione-arbitrale-e-codice-di-condotta-l%e2%80%99incerto-un-po%e2%80%99-piu-certo/).
Quando un’impresa ritiene che i principi illustrati nell’art. 4 della Convenzione (rispetto dell’arm’s length principle e attribuzione degli utili alla stabile organizzazione) non siano stati rispettati, può sottoporre tale caso all’Autorità competente dello Stato nel quale è residente (o nel quale è residente la stabile organizzazione), indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione interna degli Stati interessati.
Nel caso in cui il reclamo appaia fondato, l’Autorità competente ha l’obbligo di avviare la procedura di composizione con l’Autorità dello Stato o degli Stati interessati, al fine di regolare la controversia per via amichevole e, conseguentemente, evitare fenomeni di doppia imposizione. Qualora le Autorità competenti non giungano ad un accordo nel termine di due anni dalla sottoposizione del caso, la controversia è deferita ad una Commissione consultiva, istituita ad hoc ed incaricata di fornire un parere.
La Convenzione contempla, all’art. 8, una disposizione specifica con riguardo all’impresa passibile di sanzioni gravi: l’Autorità competente di uno Stato contraente non è tenuta ad avviare la procedura amichevole o a costituire la Commissione consultiva quando risulta certo che l’impresa stessa è passibile di sanzioni gravi.
Quando un procedimento giudiziario o amministrativo, inteso a constatare che una delle imprese interessate è passibile di sanzioni gravi, è pendente contemporaneamente ai procedimenti contemplati dagli artt. 6 (procedura amichevole) e 7 (procedura arbitrale) della Convenzione, le Autorità competenti possono sospendere questi ultimi fino alla conclusione del suddetto procedimento giudiziario o amministrativo.
Il concetto di “sanzione grave” è illustrato, per ogni Stato contraente, in apposite dichiarazioni unilaterali allegate alla Convenzione. Per ciò che concerne l’Italia, “per «sanzioni gravi» si intendono le sanzioni previste per illeciti configurabili, ai sensi della legge nazionale, come ipotesi di reato fiscale”. Pertanto, è sanzione grave qualsiasi penalità prevista per gli atti illeciti, come qualificati dalla normativa interna, che costituiscono lesione degli interessi tributari.
Non è attuata alcuna distinzione fra illeciti amministrativi e illeciti penali, sebbene questi ultimi possano ritenersi più gravi dei primi.
Occorre inoltre ricordare che, con riferimento a tale tematica, l’European Joint Transfer Pricing Forum ha evidenziato, in termini generali, quanto segue: “The Arbitration Convention currently excludes taxpayers who have incurred a serious penalty. The situation at the moment under the Arbitration Convention where 27 different definitions of a serious penalty exist does not sit easily with the idea of a single market. Therefore the JTPF will in the future look at what precisely a serious penalty should be for the purposes of the Arbitration Convention. The idea behind this work would be to clarify what a serious penalty is in terms of transfer pricing and to prevent taxpayers from being disadvantaged from different definitions within the EU. The JTPF will seek to define in which cases a penalty should be considered as serious” (cfr. SEC(2009) 1168 final e COM(2009) 472 final).
Sulle sanzioni in materia di transfer pricing, cfr. inoltre http://piergiorgiovalente.postilla.it/2010/10/12/transfer-pricing-documentazione-slalom-tra-sanzioni-amministrative-e-illecito-penale-scritto-con-il-prof-ivo-caraccioli/;
http://piergiorgiovalente.postilla.it/2010/11/10/transfer-pricing-puzzle-still-unsolved-how-to-balance-administrative-penalties-and-criminal-offence/.
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