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Il Blog di Piergiorgio Valente

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Postilla » Fisco » Il Blog di Piergiorgio Valente » Commercio e fiscalità internazionale » Transfer pricing. Oneri documentali e risk assessment

2 luglio 2012

Transfer pricing. Oneri documentali e risk assessment

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Un elemento di differenziazione rispetto alla practice della maggior parte degli ordinamenti è la previsione, nel contesto dell’art. 26 del D.L. n. 78/2010, della trasmissione della comunicazione relativa al possesso della documentazione per i periodi di imposta anteriori a quello in vigore alla data di entrata in vigore delle nuove norme (cfr. http://piergiorgiovalente.postilla.it/2011/01/20/transfer-pricing-millepiedi-meraviglia-e-la-tattica-d%e2%80%99oronzo-e-reale-il-surreale/; http://piergiorgiovalente.postilla.it/2010/11/02/transfer-pricing-documentazione-conformita-tra-accertamento-e-verifica-quale-regolarita-in-forma-e-sostanza/; http://piergiorgiovalente.postilla.it/2010/10/20/transfer-pricing-dammi-tutto-e-fallo-lesto-se-ti-chiedo-dillo-presto-se-lo-dici-per-allora-dilla-tutta-e-dilla-ora/; http://piergiorgiovalente.postilla.it/2010/10/02/transfer-pricing-la-documentazione-e-realta-%e2%80%9cnon-puo-bastare-una-penna-a-raccontarla%e2%80%9d/).

Secondo la Relazione al disegno di legge di conversione al D.L. n. 78/2010, l’obiettivo di tale comunicazione è quello “di procedere ad una più efficace analisi preliminare dello specifico rischio fiscale, soprattutto con riferimento a quei soggetti privi della stessa”. L’assessment del rischio fiscale deve conciliarsi con i drivers dell’attività ispettiva: “relativamente ai criteri di selezione da utilizzare per l’individuazione delle posizioni da sottoporre a controllo mediante attività istruttorie esterne, occorre accordare priorità al controllo dei soggetti cui, in sede di predisposizione delle schede di rischio, è stato attributo un livello di intensità di rischio alto (…).

Va comunque data specifica rilevanza ai fenomeni di arbitraggio internazionale (realizzati anche attraverso l’impiego di strumenti/soggetti ibridi o di strumenti finanziari complessi), alle operazioni di riorganizzazione aziendale transnazionale che presentino elementi di anomalia ed a quelle aventi ad oggetto la tematica dei prezzi di trasferimento (…)” (cfr. la Circolare n. 29 del 16.4.2010).
Le indicazioni operative per le attività istruttorie nei riguardi dei grandi contribuenti sono quelle enunciate al § 2.1.2 della Circolare n. 13 del 9.4.2009. Si rileva che anche le imprese di medie dimensioni sono soggette a verifica con riferimento alle operazioni infragruppo e alla tematica dei prezzi di trasferimento.
Il paragrafo 9.2 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29.9.2010 stabilisce che la comunicazione deve essere effettuata attraverso il servizio telematico Entratel entro il 28.12.2010; sono tuttavia ammesse le comunicazioni tardive purché anteriori all’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

La previsione della suindicata comunicazione rende evidente l’asimmetria esistente tra il contribuente (che autonomamente decideva di dotarsi della documentazione secondo i principi espressi dalle Guidelines OCSE e dal Codice di Condotta UE) e l’Amministrazione finanziaria, prima dell’emanazione dell’art. 26 del D.L. 78/2010. Infatti, in virtù del disposto dell’art. 32, co. 3, del D.P.R. n. 600/1973 l’Amministrazione finanziaria già poteva richiedere al contribuente l’esibizione e/o la trasmissione di atti e documenti relativi all’accertamento in corso, contenenti informazioni sulle modalità di determinazione dei prezzi di trasferimento.

In ossequio ai principi di diligente gestione aziendale nel transfer pricing, occorre che il contribuente predisponga (o si riferisca a) materiale scritto – il quale non sarebbe predisposto o preso in considerazione al di fuori del contesto fiscale – nonché documentazione proveniente da imprese del gruppo residenti all’estero.

Per approfondimenti sul transfer pricing, cfr. Valente P., Manuale del transfer pricing, Milano, IPSOA, II ediz. 2012.

© Piergiorgio Valente
p.valente@gebnetwork.it
www.gebpartners.it

 

Letture: 3948 | Commenti: 49 |
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49 Commenti a “Transfer pricing. Oneri documentali e risk assessment”

  1. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 18-8-2012 alle ore 10:37

    Volume “Manuale del Transfer Pricing”

    Indice: http://shop.wki.it/EsplosoPDF.aspx?IDprodotto=20989&nomepdf=00130285_IND.pdf

    Estratto: http://shop.wki.it/EsplosoPDF.aspx?IDprodotto=20989&nomepdf=00130285_EST.pdf

  2. rosario scrive:
    Scritto il 19-9-2012 alle ore 09:38

    Ho un quesito da porre. Ho inviato tramite intermediario, in data 28 dicembre 2010, la comunicazione in merito al possesso della documentazione nazionale sui prezzi di trsferimento in relazione all’anno d’imposta 2009.
    Ho completato la predisposizione della relativa documentazione solo nel corso del mese di aprile 2011. Ciò si desume chiaramente dalle informazioni che sono state riportate nel medesimo studio. Attualmente sono sottoposto a verifica per il 2009. Al momento dell’accesso ho consegnato immediamente la documentazione per il 2009. Può essermi applicata la sanzione del 100% dell’imposta contestandomi che al momento dell’invio della comunicazione la documentazione nazionale non erà ancora stata predisposta?
    Grazie.

  3. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 24-9-2012 alle ore 09:36

    Risposta al quesito n. 2 del 19-9-2012, ore 09:38

    1. Premessa

    Nel caso di specie, ci si trova di fronte ad una situazione che va esaminata attentamente sotto diversi profili: quello amministrativo e quello penale.

    2. Disconoscimento della idoneità della documentazione e applicazione della sanzione amministrativa

    In primo luogo, da un punto di vista meramente amministrativo-tributario si deve far riferimento a quanto emerge dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 e dalla successiva Circolare n. 58/E del 15 dicembre 2010, ove l’Amministrazione finanziaria fornisce alcune indicazione (seppur sintetiche) che possono chiarire il dubbio esposto nel quesito.

    In particolare, la Circolare n. 58/E, nel paragrafo 10, precisa che il concetto di “idoneità” introdotto dalla norma non va assunto su un piano meramente formale, bensì sostanziale, nel senso di un apprezzamento dell’idoneità, appunto, della documentazione predisposta dal contribuente a fornire all’Amministrazione finanziaria dati ed elementi conoscitivi necessari per una completa e approfondita analisi dei prezzi di trasferimento praticati. In tal senso, al fine di fornire un paradigma di riferimento e minimizzare, per quanto possibile, profili di discrezionalità in merito al giudizio di idoneità, la norma e il Provvedimento operano un esplicito riferimento ai principi declinati dal Codice di Condotta UE e dalle Linee Guida OCSE.

    Il Provvedimento, come già evidenziato, chiarisce in specie che la documentazione non può essere considerata idonea quando, pur rispettando la prevista struttura formale, non contenga informazioni complete e conformi a quanto previsto nel Provvedimento medesimo, così come quando le informazioni ivi contenute non corrispondano in tutto o in parte al vero.

    Si segnala inoltre che, nel caso in cui, pur in presenza della comunicazione di cui al punto 9 del Provvedimento, non venga riscontrato in sede di controllo il possesso della documentazione e, più in generale, ogni qualvolta venga riscontrato un utilizzo strumentale del regime da parte del contribuente, tali circostanze andranno tenute in debito conto ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa conseguente alla rettifica avente ad oggetto i prezzi di trasferimento infragruppo (mediante un inasprimento delle sanzioni proporzionato alla gravità del comportamento).

    Si precisa, inoltre, che le omissioni o le inesattezze parziali relative anche ad operazioni residuali, non suscettibili di compromettere l’analisi degli organi di controllo e la correttezza degli esiti di detta analisi, non pregiudicano l’applicazione del comma 2-ter dell’art. 1 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. La stessa precisazione vale con riferimento al caso della omissione degli allegati citati al punto 2.2 del Provvedimento.

    Ovviamente, gli organi di controllo potranno richiedere la documentazione mancante o integrativa nel corso del controllo applicando i termini previsti al punto 8.2 del Provvedimento (sette giorni dalla richiesta o un termine più ampio a seconda della complessità delle operazioni sottoposte ad analisi).

    Nelle menzionate omissioni parziali può ritenersi compresa anche l’omessa documentazione di operazioni residuali rispetto al totale delle operazioni oggetto di documentazione, qualificabili come tali proprio in quanto non sono in grado di pregiudicare l’attendibilità dell’analisi nel suo complesso e la correttezza degli esiti della stessa.

    La valutazione dell’idoneità della documentazione deve essere effettuata dai verificatori se la stessa viene consegnata in sede di accesso, ispezione o verifica, salvo il potere dell’Ufficio competente di valutare criticamente il giudizio fornito nel processo verbale di constatazione ai fini dell’irrogazione delle sanzioni. Si richiama pertanto l’attenzione sul fatto che il processo verbale di constatazione dovrà indicare in maniera esplicita la valutazione dei verificatori in merito alla idoneità o meno della documentazione presentata nel corso del controllo.

    Da quanto sopra esposto, si evince che non potrebbe essere automatico il disconoscimento dell’idoneità della documentazione nella situazione prospettata nel quesito in commento, in quanto la Circolare n. 58/E fa riferimento alla possibilità di irrogare la sanzione solo nel caso in cui non venga riscontrato in sede di controllo il possesso della documentazione e, più in generale, ogni qualvolta venga riscontrato un utilizzo strumentale del regime da parte del contribuente.

    3. Responsabilità di natura penale

    Volendo esaminare la questione sotto un differente e più delicato profilo, occorre fare riferimento alla nuova disciplina della responsabilità penale introdotta dall’art. 11 del Decreto “salva Italia” (Legge n. 214/2011 di conversione del D.L. n. 201/2011). Secondo tale disposizione, infatti, i reati di produzione di documenti falsi o di risposte non veritiere, a seguito di richiesta formale dell’Amministrazione Finanziaria o della Guardia di Finanza, sono assimilati alle fattispecie di falsità delle autodichiarazioni e, come tali, sono puniti ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 che testualmente, dispone: “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso (…) è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.

    In altri termini, qualora il contribuente sottoposto a controllo – o il professionista dallo stesso delegato – esibisca documenti falsi o rilasci dichiarazioni mendaci, rischierebbe, per la sua condotta, una sanzione penale (i.e., reclusione sino a tre anni).

    Il citato art. 11, comma 1, del D.L. n. 201/2011 dispone testualmente che “Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51 e 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito ai sensi dell’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui al primo periodo, relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si applica solo se a seguito delle richieste di cui al medesimo periodo si configurano le fattispecie di cui al Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74″.

    Ciò posto, va precisato che il problema di natura penale non si pone con riferimento alla mera comunicazione del possesso della documentazione, avvenuta – come descritto – il 28 dicembre 2010 e, dunque, ben prima dell’entrata in vigore del citato art. 11, comma 1, del D.L. n. 201/2011, bensì avendo riguardo ad eventuali dati e notizie non rispondenti al vero che venissero fornite nell’ambito, per esempio, di una verifica fiscale.

    4. Considerazioni conclusive

    Per quanto innanzi descritto, si può verosimilmente affermare che, nel caso di specie, non può considerarsi automatico il disconoscimento dell’idoneità della documentazione né l’applicazione di eventuali sanzioni penali per il solo fatto di aver completato la stessa dopo averne comunicato il possesso, in quanto il verificarsi di una o di entrambe le predette ipotesi richiederebbe la sussistenza di una serie di elementi che dovrebbero essere attentamente valutati sia dal contribuente che dai verificatori.

    © Piergiorgio Valente
    p.valente@gebnetwork.it
    http://www.gebpartners.it

  4. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 24-9-2012 alle ore 12:06

    On 19 September 2012 the Commission adopted a Communication on the work of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the period July 2010 to June 2012 and related proposals:

    1. Report on Small and Medium Enterprises and Transfer Pricing and
    2. Report on Cost Contribution Arrangements on services not creating Intangible Property (IP).

    Fonte: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transfer_pricing/forum/index_en.htm

  5. rosario scrive:
    Scritto il 25-9-2012 alle ore 10:12

    Ringrazio in primo luogo per la risposta fornita. Tuttavia, ad integrazione di quanto già rappresentato specifico che al momento i verificatori sono dell’idea di contestare alcuni rilevi di TP e proporre l’applicazione delle relative sanzioni disconoscendo, di conseguenza, l’istituto premiale.
    Dai riscontri avuti, i verificatori non contestano l’idoneità della documentazione sui prezzi di trasferimento pur muovendo alcuni rilievi, ma ritengono che la società abbia fatto un uso strumentale del regime. Sostengono di poter affermare, sulla base dei riscontri fatti, che al momento della presentazione della comunicazione la società non aveva il possesso della documentazione nazionale. Fanno rientrare il comportamento della società nella parte della circolare 58 dove a pag. 31 si legge: “Si segnala inoltre che, nel caso in cui, pur in presenza della comunicazione di cui
    al punto 9 del Provvedimento, non venga riscontrato in sede di controllo il possesso
    della documentazione e, più in generale, ogni qualvolta venga riscontrato un utilizzo
    strumentale del regime da parte del contribuente, tali circostanze andranno tenute in
    debito conto ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa conseguente alla
    rettifica avente ad oggetto i prezzi di trasferimento infragruppo (mediante un
    inasprimento delle sanzioni proporzionato alla gravità del comportamento)”. Mi domando se questa tesi sia effettivamente sostenibile e se può portare, di conseguenza, all’applicazione delle sanzioni anche in presenza di documentazione idonea pur rilevando che per i verificatori non è questo l’elemento cruciale da valutare ma il comportamento da “furbo” avuto dalla mia società.
    Grazie.

  6. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 8-10-2012 alle ore 12:35

    UN releases new and updated chapters of its Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries

    The United Nations, on October 2, 2012, released eight chapters of its Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries (“UN Transfer Pricing Manual”). The UN also released a Foreword and a chapter containing four, short country perspectives that explain the transfer pricing practices of South Africa, India, Brazil, and China. The UN will host meetings to discuss the draft chapters beginning October 15.

    Fonte: http://www.publications.pwc.com/DisplayFile.aspx?Attachmentid=6071&Mailinstanceid=25685

  7. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 15-10-2012 alle ore 12:53

    Australia – Inspector-General of Taxation announces review of transfer pricing in 2012-13

    The Inspector-General of Taxation (IGT), Mr. Ali Noroozi, today announced his new work program for 2012-13 and beyond, which includes the review of the Australian Taxation Office’s (ATO’s) management of transfer pricing matters. The IGT, established in 2003, is an independent statutory office to review systemic tax administration issues and to report to the Government with recommendations for improving tax administration for the benefit of all taxpayers. The IGT’s new work program is the result of a consultation process with a number of relevant stakeholders including taxpayers, tax practitioners, professional bodies, industry associations and tax academics to identify concerns and improvement opportunities.

    Fonte: http://www.publications.pwc.com/DisplayFile.aspx?Attachmentid=6083&Mailinstanceid=25712

  8. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 16-10-2012 alle ore 10:17

    15.10.2012 – Transfer pricing: dichiarazione tardiva per gli oneri documentali?

    La disciplina italiana in materia di transfer pricing richiede che le imprese italiane che effettuano transazioni con società non residenti appartenenti allo stesso gruppo valutino tali transazioni secondo il principio del valore normale. Qualora non vi sia coincidenza tra il valore contabilizzato e il valore normale, l’ordinamento consente di fruire di un regime di esonero dalle sanzioni derivanti da eventuali rettifiche dei prezzi di trasferimento adottati. Si rende tuttavia necessario, al fine di beneficiare di tale regime premiale, predisporre uno specifico supporto documentale per attestare la “congruità” dei prezzi praticati nelle operazioni infragruppo. Le società che non sono riuscite ad ultimare la documentazione sul transfer pricing entro il 1° ottobre potranno valutare l’ipotesi della presentazione della c.d. dichiarazione tardiva.

    Fonte: http://www.ipsoa.it/Fisco/transfer_pricing_dichiarazione_tardiva_per_gli_oneri_documentali_id1098317_art.aspx

  9. Roberto scrive:
    Scritto il 16-10-2012 alle ore 17:16

    Buongiorno, stò predisponendo il master file ed il country file per una “multinazionale” italiana con controllate in Romania e in Francia.
    Poichè stiamo parlando di una mini-multinazionale (fatturato consolidato inferiore a 50 milioni di euro) che non ha contabilità industriale, fà prodotti non standardizzati, ma su disegno del cliente, non ha una distinzione intra-gruppo per funzioni, quindi non è che la partecipata Romena produca e un’altra venda, ma tutti fanno un pò tutto: la gestione è ancora familiare.
    Su queste basi propendo per impiegare il metodo TNMM, questo anche dopo aver letto il Suo “Manuale del transfer pricing” che mi ha offerto molti spunti e chiarito molti dubbi.
    L’unica questione è che il metodo più appropriato in casi del genere (a prescindere dall’organizzazione) sarebbe il COST PLUS e, a questo proposito, volevo chiedere: la mancanza di un impianto di contabilità industriale (nemmeno l’analitica è presente) è motivo sufficiente per non impiegarlo?
    Grazie e cordiali saluti.

  10. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 17-10-2012 alle ore 13:54

    Eighth Session of the Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters
    15–19 October 2012, Geneva

    In accordance with ECOSOC decision 2012/255 of 23 July 2012, the eighth annual session of the Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters will be held from 15 to 19 October 2012 at the Palais des Nations in Geneva. The main focus of the session will be the Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries, which will be presented for adoption by the Committee. The session will also address other important areas, such as tax treatment of services, revision of the Manual for the Negotiation of Bilateral Tax Treaties between Developed and Developing Countries and capacity building in national tax systems.

    Fonte: http://www.un.org/esa/ffd/tax/eighthsession/

  11. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 23-10-2012 alle ore 10:17

    On October 18, 2012 the Supreme Court of Canada (SCC) issued its decision in the case of Her Majesty the Queen v. GlaxoSmithKline Inc.

    The Court’s decision generally favoured the Taxpayer although final resolution was not realized with today’s decision.
    This being the first transfer pricing case decided by the SCC, the decision will no doubt have far-reaching effects on how the Canadian transfer pricing legislation is interpreted and applied.

    Fonte:http://www.publications.pwc.com/DisplayFile.aspx?Attachmentid=6099&Mailinstanceid=25783

  12. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 24-10-2012 alle ore 11:19

    Risposta alla domanda di Roberto del 16.10.2012 alle ore 17.16 (commento n. 9)

    Il paragrafo 3.9 delle Guidelines OCSE afferma che, idealmente, “in order to arrive to the most precise approximation of arm’s length conditions” è necessario seguire un approccio transaction-by-transaction, tenendo conto ovviamente delle circostanze economiche complessive specifiche del caso.
    Al fine di selezionare “the most appropriate transfer pricing method” è pertanto necessaria un’analisi del modello organizzativo del gruppo, del ruolo funzionale delle società nelle diverse transazioni intercompany e della tipologia di transazione (ad esempio transazioni aventi ad oggetto beni materiali quali materie prime, semilavorati, prodotti finiti, oppure prestazioni di servizi quali servizi di business, servizi di supporto).
    In linea di principio è necessario valutare preliminarmente l’applicazione del CUP, e successivamente, in caso di impossibile applicazione del suddetto metodo, valutare sulla base della tipologia di transazione e dell’analisi funzionale svolta, l’applicazione del Resale Price Method o del Cost Plus Method.
    In caso di impossibile applicazione dei metodi tradizionali si può fare riferimento ai metodi reddituali, come ad esempio il TNMM.
    Si precisa che è necessario e fondamentale svolgere una corretta analisi funzionale, in particolar modo nel caso di utilizzo dei metodi reddituali.

    © Piergiorgio Valente
    p.valente@gebnetwork.it
    http://www.gebpartners.it

  13. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 3-11-2012 alle ore 10:10

    Il Manuale ONU nasce quale risposta alla necessità dei Paesi in via di sviluppo (“Developing Countries”) di avere una chiara e precisa guidance in materia di transfer pricing. La sua adozione giunge dopo la pubblicazione, in data 31 maggio 2011, di un “working draft of Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries”, e di una seconda versione pubblicata nel mese di ottobre del 2011…

    http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_399406.aspx

  14. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 19-11-2012 alle ore 13:55

    Master Transfer Pricing – Reggio Emilia (Re)

    23.11.2012 – 9:30 AM – 5:30 PM
    Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia, Via Rosario Livatino,3
    http://www.ipsoa.it/master
    http://www.gebpartners.it

    Programma
    IV MODULO
    L’analisi di comparabilità
    Benchmarking, strategie di ricerca e metodologie
    L’analisi di comparabilità
    - Cenni di carattere generale
    - Le fasi del processo di selezione dei comparables
    - Benchmark analysis
    - Modalità di selezione dei comparables

    Casi Pratici
    - Esemplificazione di una benchmark analysis

    Docenti:
    Ivo Caraccioli
    Salvatore Mattia
    Claudio Mellilo
    Raffaele Rizzardi
    Pietro Schipani
    Piergiorgio Valente

  15. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 19-11-2012 alle ore 14:08

    Seminario sull’Internazionalizzazione dell’Impresa – Tax Governance e variabile fiscale – Treviso (TV)

    28.11.2012 – 9:00 AM – 1:00 PM

    Palazzo Giacomelli – Piazza Garibaldi n. 13(Treviso)

    http://www.unindustria.treviso.it/

    Programma:

    Ore 9.00 Registrazione partecipanti

    Ore 9.15 Saluti e introduzione

    Ore 9.15 Transfer pricing e gestione dell’impresa all’estero

    Rischi operativi per le imprese in base alle recenti attività di verifica;

    - Esame dei principali casi oggetto di verifica e linee di attacco;

    - Redazione di policy per la prevenzione dei rischi;

    - Analisi qualitativa: modelli funzionali, caratterizzazione delle entità coinvolte e scelta del “best method”;

    - Analisi quantitativa: gli indici di bilancio e la ricerca dei comparables.

    Ore 10.00 Transfer pricing ed oneri documentali

    Analisi della disciplina e della prassi nazionale;

    - Analisi del Masterfile;

    - Analisi della Documentazione Nazionale;

    - La redazione dei contratti intercompany

    Ore 10.45 Pausa

    Ore 11.00 Gestione delle società all’estero

    - Esterovestizione e residenza fiscale:

    - Verifiche fiscali in materia di partecipate estere: strategie difensive e simulazioni;

    - Modello organizzativo di gruppo;

    - Schema multi-test per la gestione dei mercati: simulazione di un modello.

    Ore 11.30 CFC e disciplina antielusione

    - CFC e concorrenza fiscale dannosa;

    - CFC e società “white list”, meccanismi applicativi e ambito di applicazione;

    - Tax rate test: modello di simulazione;

    - Istanza di interpello: procedura e contenuti.

    Ore 12.30 Conclusioni e dibattito

    Relatori:

    Piergiorgio Valente

    Rappresentante Confindustria presso il Tax Policy Working Group BUSINESSEUROPE (Unione delle Confindustrie europee) e il Taxation and Fiscal Policy Committee BIAC to the OECD

    Salvatore Mattia

    Avvocato – Valente Associati GEB Partners

    http://www.gebpartners.it

  16. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 23-11-2012 alle ore 12:53

    22.12.2012 – Australia – Exposure draft of new transfer pricing rules released

    Treasury today released an Exposure Draft (ED) of ‘Phase 2′ of the Australian transfer pricing reforms following an announcement by the Assistant Treasurer. The ED outlines new transfer pricing rules that are proposed to apply to all taxpayers (with treaty and non-treaty country transactions) prospectively, replacing the current transfer pricing rules.

    Fonte: http://www.publications.pwc.com/DisplayFile.aspx?Attachmentid=6180&Mailinstanceid=26077

  17. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 30-11-2012 alle ore 11:45

    Master Transfer Pricing – Reggio Emilia (Re)30.11.2012 – 9:30 AM – 5:30 PM

    Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia, Via Rosario Livatino,3
    http://www.ipsoa.it/master
    http://www.gebpartners.it

    Programma
    V MODULO
    Contrattualistica intercompany, controversie, APA e sanzioni
    -Contrattualistica intercompany
    o Cenni di carattere generale
    o I contratti relativi ai beni
    o I contratti relativi ai servizi
    o Altri contratti intercompany

    -Controversie, APA e sanzioni
    o Onere probatorio
    o Advanced Pricing Agreements (“APA”)
    o Il ruling di standard internazionale
    o Le sanzioni amministrative
    oLe sanzioni penal-tributarie

    Casi Pratici:
    o Redazioni di standard contrattuale relativi ai beni
    o Redazioni di standard contrattuale relativi ai servizi
    o Simulazione di ruling di standard internazionale

    Docenti:
    Ivo Caraccioli
    Salvatore Mattia
    Claudio Mellilo
    Raffaele Rizzardi
    Pietro Schipani
    Piergiorgio Valente

  18. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 4-12-2012 alle ore 12:45

    03.12.2012 – Per i prezzi di trasferimento sono necessarie regole più chiare

    Il transfer pricing e, in generale, la tassazione delle imprese multinazionali sono alla ricerca di maggiori certezze. Da tempo su questo tema si affrontano due tesi opposte: una è che le multinazionali godono di un basso livello di tassazione potendo “spostare” elusivamente i profitti ove non sono quasi tassati; la seconda è che queste stesse imprese, senza chiare regole per l’attività condotta in più Stati, sono alle prese con “insensate” pretese fiscali di ciascuno di questi Stati per attribuire a loro stessi i profitti complessivi del business, ma senza possibile coerenza, perché nessun Paese accetta di avere nulla (o poco) da tassare.
    La cronaca alimenta il dibattito: Google è stata accusata di non pagare alcuna imposta in molti Paesi europei anche se qui vende ingenti servizi. Altre imprese del web potrebbero esserlo in futuro.
    Tuttavia se si conviene sul fatto (neanche universalmente accettato) che la società affiliata titolata a ricevere il “grosso” dei profitti (o delle perdite) debba essere quella che ha “inventato” i prodotti o servizi tipici del business (come essa fosse una parte indipendente), poco resterebbe da tassare sull’affiliata di vendita.

    Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-12-01/prezzi-trasferimento-sono-necessarie-081721.shtml?uuid=Ab9dj97G

  19. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 18-12-2012 alle ore 15:14

    CANADA – Transfer Pricing update

    The CRA has updated its administrative positions on referrals to its Transfer Pricing Review Committee and its use of the OECD Guidelines when performing transfer pricing audits. These positions are now reflected in two new transfer pricing memoranda (TPM), TPM-13, “Referrals to the Transfer Pricing Review Committee” and TPM-14, “2010 Update of the OECD Transfer Pricing Guidelines”, which were published at the end of October 2012.

    TPM-13 – Referrals to the Transfer Pricing Review Committee

    The CRA’s Transfer Pricing Review Committee (TPRC) must approve the application of transfer pricing penalties and reassessments based on Canada’s “recharacterization” provisions. TPM-13, which replaces TPM-07 (issued in August 2005), discusses the specific referral procedures that taxpayers and the CRA must follow where either potential recharacterization or penalties may apply.

    Recharacterizations – A recharacterization assessment arises where the CRA finds that a related-party transaction would not have been undertaken by parties dealing at arm’s length. The CRA’s assessment is based on its view of the way arm’s-length parties would have structured the commercial arrangement. These assessments must be approved by the TPRC.

    TPM-13 generally revises the communication process between the auditor and the TPRC to determine and assess a recharacterization proposal. TPM-13 clarifies that, if the initial referral to the TPRC is approved, the auditor must then carry out an in-depth examination to determine whether the facts support recharacterization.

    Transfer Pricing Penalties – The CRA may assess transfer pricing penalties on an adjustment to income or capital that exceeds the lesser of $5 million or 10% of the taxpayer’s gross revenue. If the TPRC finds that the taxpayer did not make reasonable efforts to determine and use arm’s-length transfer prices for a given transaction, a transfer pricing penalty is assessed at 10% of the adjustment to income or capital.

    The CRA generally provides a draft of its penalty referral report to the taxpayer at the proposal letter stage, so that the taxpayer can make its own representations to the TPRC. TPM-13 now clarifies that the CRA auditor will submit the taxpayer’s representations, along with the penalty referral report, to the TPRC.

    KPMG observations – While TPM-13 does not represent a significant update from TPM-07, certain words have been bolded, such as “before” and “must”, or replaced (e.g., “should” with “will”), perhaps in an effort to consistently apply the TPRC process.

    TPM-14 – 2010 Update of the OECD Transfer Pricing Guidelines

    The OECD Guidelines (the Guidelines) are a constantly evolving set of guidelines prepared by the OECD to assist taxpayers and tax administrators in applying the arm’s-length principle (Chapter I) to cross-border intercompany transactions. The 2010 update to the Guidelines focused on two key areas: transfer pricing methods (Chapter II) and comparability analysis (Chapter III), and business restructuring issues (new Chapter IX).

    TPM-14 summarizes the major changes to Chapters I, II, III and IX of the Guidelines, and confirms that the CRA is adopting all of the changes to the Guidelines. Although the 2010 version of the Guidelines were made publicly available in July 2010, the CRA states that it will apply any new guidance contained in the Guidelines when administering the transfer pricing rules in Canada for any years under audit, because they merely clarify or elaborate on the application of the arm’s-length principle that has historically been applied by the CRA.

    Information Circular 87-2R, “International Transfer Pricing”, the CRA’s published administrative position on the implementation of transfer pricing legislation, was largely developed as a Canadian adoption of the 1995 OECD Guidelines. The TPM provides revised paragraph references for IC 87-2R to align it with the 2010 version of the Guidelines.

    Methods and comparability

    Hierarchy of methods – The Guidelines now contain a reorganized method selection to use “the most appropriate transfer pricing method”, replacing a prior preference for a strict hierarchy where profit-based methods, such as the transactional net margin method (TNMM), were considered methods of a last resort. However, TPM-14 re-enforces the CRA’s administrative position that traditional transactions methods, such as the comparable uncontrolled price (CUP) method, are preferable over profit-based methods where the methods can be applied in an equally reliable manner and the Guidelines should not be interpreted to change the methods’ natural hierarchy.

    Comparability – Chapter III of the Guidelines introduced a nine-step “typical process” for a comparability analysis. The CRA notes that, while this is good practice, this process is not compulsory. “Reasonable efforts” is a subjective test the CRA uses in the assessment of transfer pricing penalties. Taxpayers should consider whether their transfer pricing processes address key steps in Chapter III, such as evaluating internal comparables.

    Business restructuring
    Chapter IX on business restructuring is a brand new section not available to taxpayers prior to 2010. Hence, taxpayers’ analyses for business transactions undertaken before 2010 may not fully address the factors specified in Chapter IX. For historic restructuring events, taxpayers should gather adequate facts, assumptions, forecasts, etc. and make an assessment based on the principles in Chapter IX.

    Links to the new legislation:
    http://www.cra-arc.gc.ca/tx/nnrsdnts/cmmn/trns/tpm13-eng.html
    http://www.cra-arc.gc.ca/tx/nnrsdnts/cmmn/trns/tpm14-eng.html
    http://www.cra-arc.gc.ca/E/pub/tp/ic87-2r/README.html

    Fonte: http://www.kpmg.com/Ca/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Global-Tax-Adviser/Pages/CRA%20Administrative%20Positions%20on%20Penalties%20and%20OECD%20Guidelines.aspx

  20. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 18-12-2012 alle ore 15:22

    Canada: tutte le circostanze pesano
    nella valutazione del transfer pricing

    http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/articolo/canada-tutte-circostanze-pesanonella-valutazione-del-transfer-pricing

  21. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 20-12-2012 alle ore 12:12

    Czech Republic – Instruction on related-party low value adding services

    19.12.2012 – The General Financial Directorate (Generální finanční ředitelství (GFŘ)) posted on its website GFD Instruction No. D-10 concerning low value adding services provided between related parties / associated enterprises.
    The GFŘ instruction is effective 1 January 2013.

    Fonte: http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/taxnewsflash/Pages/czech-republic-instruction-related-party-low-value-adding-services.aspx

  22. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 4-1-2013 alle ore 13:02

    21.12.2012 – Serbia – Revised Transfer Pricing Rules

    In Serbia, definitions and rules that apply for transfer pricing purposes have been revised, generally to reflect provisions contained in the OECD transfer pricing guidelines.

    Fonte: http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/taxnewsflash/Pages/serbia-revised-transfer-pricing-rules.aspx

  23. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 4-1-2013 alle ore 13:03

    28.12.2012 – Irlanda: è ora di self review per il transfer pricing

    La disciplina normativa sui prezzi di trasferimento, di recente introduzione, si arricchisce di novità e contenuti

    Il Revenue Irish Tax and Customs ha pubblicato il documento di prassi “Revenue eBrief 62/12” dal titolo “Monitoring Compliance with Transfer Pricing rules contained in Part 35A TCA1997” che introduce una transfer pricing compliance review (una sorta di auto esame) per valutare la conformità dei prezzi di trasferimento praticati con la normativa vigente.

    Una normativa nuova in linea con l’Ocse.
    In Irlanda la disciplina sui prezzi di trasferimento è di recente introduzione È stata difatti compiutamente introdotta con il Finance Act 2010 con effetto sugli esercizi sociali che iniziano a partire dal 1° gennaio 2011 per le transazioni infragruppo i cui termini e le cui condizioni sono stati concordati a partire dal primo luglio 2010.
    In sintesi, l’ordinamento nazionale accoglie il principio di libera concorrenza (arm’s lenght principle), di cui alle direttive OCSE sui prezzi di trasferimento (cf . Revenue eBrief 62/12 dove si afferma che ‘Arm’s length’ is to be construed as far as practicable in accordance with the OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations”), come criterio di valutazione dei “prezzi” praticati tra imprese associate per le transazioni sia transnazionali che domestiche (letteralmente la norma utilizza la locuzione any arrangement) riguardante beni materiali, immateriali, servizi e finanziamenti. Le piccole e medie imprese (meno di 250 dipendenti o 50 milioni di fatturato o 43 milioni di asset calcolati su base consolidata) sono tuttavia escluse dall’ambito soggettivo di applicazione della normativa.

    Fonte: http://fiscooggi.it/dal-mondo/articolo/irlanda-%C3%A8-ora-self-reviewper-transfer-pricing

  24. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 10-1-2013 alle ore 12:07

    09.01.2013 – Brazil – Changes to transfer pricing rules (2013)

    Brazil’s federal tax authority in late 2012 issued guidance (Normative Instruction 1,312/12) to implement changes in the transfer pricing legislation, as enacted pursuant to Law 12.715/12.

    The provisions are effective 1 January 2013 or, at the taxpayer’s election, may be applied retroactively from 1 January 2012, provided that the changes are fully adopted by the taxpayer.

    http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/taxnewsflash/Pages/brazil-changes-to-transfer-pricing-rules-2013.aspx

  25. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 11-1-2013 alle ore 16:37

    09.1.2013 – Australia: Elevates its Attack on Global Transfer Pricing

    Australia has elevated its attack on global transfer pricing, however challenges and difficulties remain in the practical application of the proposed new transfer pricing laws.
    In late 2012, the Australian Government released exposure draft legislation dealing with the second instalment of Australia’s updated/revised Transfer Pricing Rules (TP Rules). The proposed second instalment of our TP Rules is contained in draft Subdivision 815-B to Subdivision 815-E of the Income Tax Assessment Act 1997(Cth) (ITAA 97).

    Fonte: http://www.mondaq.com/australia/x/215112/Transfer+Pricing/Elevates+its+Attack+on+Global+Transfer+Pricing&email_access=on

  26. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 11-1-2013 alle ore 16:37

    10.01.2013 – Colombia – Transfer pricing rules are amended by new law

    Colombia’s Congress on 26 December 2012 passed legislation (Ley 1607) that includes reforms to the transfer pricing rules.

    Fonte: http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/taxnewsflash/Pages/colombia-transfer-pricing-rules-amended-new-law.aspx

  27. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 16-1-2013 alle ore 13:50

    United States: D.C. – Petition of review dismissed in Microsoft transfer pricing analysis decision

    On May 1, 2012, the Office of Administrative Hearings in Microsoft Corp. v. Office of Tax and Revenue found a “fatal error” in a contract auditor’s “comparable profits” transfer pricing audit methodology that included all of the taxpayer’s income rather than narrowing its analysis to only controlled transactions among affiliated entities. By failing to separate Microsoft’s controlled transactions (those between affiliates) from its uncontrolled transactions (those made at arm’s length with third parties), the transfer pricing analysis was found to be “arbitrary, capricious, and unreasonable.”

    Fonte: http://www.pwc.com/us/en/state-local-tax/newsletters/mysto/d.c.-transfer-pricing-analysis-invalidated.jhtml

  28. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 5-2-2013 alle ore 11:48

    23.01.2013 – Canada: sul tranfer pricing
    ok alle linee guida Ocse

    Un documento del Fisco approva la versione 2010 ai fini della applicazione delle norme sull’ Income Tax Act

    L’Agenzia canadese delle Entrate ha pubblicato il memorandum TPM-14 sul transfer pricing per fornire una panoramica dei cambiamenti significativi apportati dalla versione 2010 delle linee guida Ocse sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali (di seguito anche linee guida o direttive) rispetto alla precedente versione del 1995 e di presentare la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate.

    Fonte: http://fiscooggi.it/dal-mondo/articolo/canada-sul-tranfer-pricingok-alle-linee-guida-ocse

  29. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 5-2-2013 alle ore 12:06

    India – Transfer pricing documentation, comparables, taxpayer’s functionality are rejected

    The Bangalore Bench of the Income-tax Appellate Tribunal rejected the taxpayer’s transfer pricing documentation and concluded that the taxpayer was not engaged in software development, but in research and development (R&D) of technical and engineering services.
    The tribunal held that the taxpayer’s delivery of products via electronic media cannot determine the nature of the taxpayer’s functions. GE India Technology Centre Pvt. Ltd. v. DDIT (ITA No. 789/Band/2011; ITA Nos. 487 and 925/Bang/2011)

    Fonte: http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/taxnewsflash/Documents/india-jan30-2013.pdf

  30. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 5-2-2013 alle ore 12:16

    Philippines – Transfer pricing regulations are issued

    The Philippines’ Secretary of Finance on 23 January 2013 issued Revenue Regulations (RR) No. 02-2013—the transfer pricing regulations—providing guidance for applying the arm’s length principle for pricing in related-party transactions.

    Fonte: http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/taxnewsflash/Documents/philippines-jan24-2013.pdf

  31. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 5-2-2013 alle ore 12:18

    Brazilian Federal Revenue Service does not authorize a currency exchange adjustment for exports for fiscal year 2012 — Safe Harbour rule is confirmed
    On January 18, 2013 the Brazilian Federal Revenue Department issued Normative Instruction (NI) 1321/13, in which determine that no currency exchange adjustment is allowed for companies exporting products to increase their export revenues for transfer pricing purposes for fiscal year 2012.
    On the same date, another Normative Instructions was issued (NI 1322/13), confirming that the rules allowing the 5% net income relief of proof for exports remained unaltered for fiscal year 2012.

    Fonte: http://www.publications.pwc.com/DisplayFile.aspx?Attachmentid=6361&Mailinstanceid=26633

  32. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 5-2-2013 alle ore 12:27

    Ecuador – New transfer pricing reporting requirements

    New measures published in the official gazette (on 24 January 2013) require taxpayers to comply with certain reporting requirements with respect to their related-party transactions.

    Fonte: http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/taxnewsflash/Pages/ecuador-new-transfer-pricing-reporting-requirements.aspx

  33. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 5-2-2013 alle ore 12:28

    India: Special bench ruling on marketing intangibles in case of LG Electronics India Pvt. Ltd.

    The much awaited ruling of the special bench of the Delhi Income-tax Appellate Tribunal (the Tribunal) in respect of marketing intangibles in the case of LG Electronics India Pvt. Ltd. LG Electronics India Pvt. Ltd. v. ACIT [2013] 29 taxmann.com 300 (Delhi) (SB) was pronounced yesterday.
    LG Electronics Inc. (LGK or the associated enterprise or AE) is a Korean company engaged in the manufacture, sale and distribution of electronic products and electrical appliances. LG Electronics India Pvt. Ltd. (LGI or the taxpayer) is its wholly owned subsidiary in India. During the transfer pricing (TP) assessment proceedings, the transfer pricing officer (TPO) alleged that the taxpayer has incurred excessive advertising, marketing and promotion (AMP) expenses in comparison to comparable companies. The difference was considered by the TPO to be AMP incurred by the taxpayer on brand promotion for the AE, which should have been compensated by the AE to the taxpayer. The TPO thus made an adjustment for the difference, which was upheld by the Dispute Resolution Panel (DRP). The DRP Panel additionally observed that a mark-up on the AMP expenses was also warranted. Against the order of the DRP, LGI filed an appeal with Delhi Tribunal.
    While adjudicating the appeal, the Tribunal concluded that, based on the facts of the case, the TP adjustment in relation to the AMP expenses incurred by the taxpayer for creating or improving the marketing intangible for and on behalf of the AE is permissible. The Tribunal also held that earning a mark-up from the AE in respect of AMP expenses incurred on behalf of the AE is also allowable.

    Fonte: http://www.publications.pwc.com/DisplayFile.aspx?Attachmentid=6363&Mailinstanceid=26642

  34. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 5-2-2013 alle ore 12:28

    Greece – Revised transfer pricing rules; new documentation measures

    The Greek Parliament in early January 2013 passed income tax law amendments that include changes to the transfer pricing provisions.

    Fonte: http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/taxnewsflash/Pages/greece-revised-transfer-pricing-rules-new-documentation-measures.aspx

  35. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 16-2-2013 alle ore 13:44

    15.02.2013 – Chilean IRS has issued Resolution No. 14 of 2013, containing the new Transfer Pricing Annual Informative Return for calendar year 2012 and the corresponding filing instructions

    Chilean Internal Revenue Service (Chilean IRS) has issued Resolution No. 14 of 2013, which contains the new Transfer Pricing Annual Informative Return (Informative Return) for calendar year 2012 and the corresponding filing instructions.
    The deadline for filing the Informative Return is June 28, 2013 for intercompany transactions conducted during 2012.

    Fonte: http://www.publications.pwc.com/DisplayFile.aspx?Attachmentid=6429&Mailinstanceid=26987

  36. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 1-3-2013 alle ore 10:36

    27.02.2013 – Sweden – Arm’s length interest rate on intercompany loan

    The Administrative Court of Appeal in Stockholm once again addressed the issue of what constitutes an arm’s length interest rate on a loan from a foreign parent company to its Swedish subsidiary, and in this recent decision, held that the Swedish tax agency had not been able to show that the agreed interest rate was not arm’s length.

    Fonte: http://www.kpmg.com/SE/sv/kunskap-utbildning/nyheter-publikationer/nyhetsbrev/taxnews/taxnews-english/taxnews-en-2013/Sidor/KPMGTaxNews22013-eng.aspx

  37. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 3-3-2013 alle ore 16:01

    Check up Transfer Pricing per la dichiarazione dei redditi – Milano (Mi)

    Milano, 14 maggio 2013
    http://www.ipsoa.it/formazione/scheda.aspx?tipo=corso&iddocumento=39274

    Programma
    ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE DEL TRANSFER PRICING:
    • Analisi funzionale: come predisporla
    • Analisi di comparabilità: come realizzarla
    • Benchmarking analysis: quali i contenuti essenziali
    • Contrattualistica: come procedere
    • Verifiche fiscali in corso: come comportarsi
    • Criticità e rischi: come rilevarli

    TRANSFER PRICING – ADEMPIMENTI SOCIETARI E DICHIARATIVI
    • Le informazioni sul Transfer Pricing nella dichiarazione dei redditi: le quadrature del RS109
    • Le informazioni sul Transfer Pricing nel bilancio: profili civilistici e riflessi fiscali
    • Dichiarazione Modello UNICO: guida alla compilazione
    • Transfer Pricing e profili IVA e IRAP: (ir)rilevanza di eventuali rettifiche
    • Oneri documentali e risk assessment: guida alla gestione dei profili di criticità

    Direzione scientifica:
    Piergiorgio Valente,Chairman del Comitato Fiscale, CFE (Confédération Fiscale Européenne)

    Relatori:
    Salvatore Mattia, Segretario Comitato Tecnico Fiscale ANDAF
    Claudio Melillo, Centro Studi Internazionali GEB Partners
    Pietro Schipani, Valente Associati GEB Partners

    Orario:
    Registrazione partecipanti: dalle ore 9.00 alle ore 9.30

    Orario corso: dalle ore 9.30 alle ore 18.30
    Sede:
    Touring Club Italiano, Corso Italia, 10 – Milano

    http://www.gebpartners.it

  38. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 13-3-2013 alle ore 11:29

    4° Forum Annuale Bilancio delle società italiane – Milano (Mi)

    http://www.ipsoa.it/eventi/ForumBilancio
    http://www.gebpartners.it

    Milano, 14 marzo 2013 – Centro Congressi BPM – via Massaua, 6

    La “stagione dei bilanci 2013″ si sta aprendo e, come ormai da qualche anno, il Forum Bilancio ne è appuntamento fondamentale. L’evento ha l’obiettivo di coinvolgere il direttore finanziario, i suoi collaboratori e i suoi consulenti in un’iniziativa di alto profilo e di sicuro interesse per queste categorie professionali. Come per le precedenti edizioni, verranno coinvolti relatori e testimonial di rilevanza nazionale che si confronteranno su tutti i temi inerenti il bilancio, partendo dall’analisi dei Bilanci delle Società Italiane. Verrà analizzato l’impatto dei Principi Contabili Nazionali ed Internazionali e la fiscalità d’impresa partendo dal bilancio d’esercizio. Una tavola rotonda nel corso dell’evento metterà a confronto i più autorevoli esperti della materia e gli Autori del testo sui temi cruciali relativi al bilancio e alle dichiarazioni 2013. Nella stessa occasione verranno presentati i risultati delle ricerche condotte dalle Università di Pisa e di Genova in tema di bilancio, in collaborazione con ANDAF e PricewaterhouseCoopers.

    Ore 9.00 – Apertura dei lavori
    Paolo Balice, Presidente AIAF
    Mario Boella, Presidente ASSIREVI
    Fausto Cosi, Presidente ANDAF
    Alessandro Solidoro, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano
    Chairman: Roberto Mannozzi, Vice Presidente ANDAF e Direttore Amministrazione e Bilancio di Ferrovie dello Stato Italiane SpA

    Ore 9.30 – Risultati della ricerca condotta dall’Università di Pisa, in collaborazione con ANDAF e PricewaterhouseCoopers, in merito
    all’aggiornamento delle analisi sugli “Impairment test” e sui “Cash flow” delle società quotate italiane
    Marco Allegrini, Professore Ordinario di Economia Aziendale, Università di Pisa
    Alberto Tron, Presidente Comitato Tecnico Financial Reporting Standards ANDAF

    Ore 10.30 – Risultati della ricerca condotta dall’Università di Genova, in collaborazione con ANDAF, sui bilanci di tutte le società quotate italiane(al MTA di Borsa Italiana) e degli studi svolti dal Comitato Tecnico Financial Reporting Standards di ANDAF nel trattamento delle riserve di patrimonio netto fra disciplina civilistica e principi contabili internazionali IAS/IFRS.
    Alessandro Del Gobbo, Responsabile Principi contabili e Bilancio Consolidato diPoste Italiane SpA
    Alberto Tron, Presidente Comitato Tecnico Financial Reporting Standards ANDAF
    Alberto Quagli, Professore Ordinario di Economia Aziendale, Università di Genova

    Ore 11.30 Coffee break

    Ore 12.00 – TAVOLA ROTONDA – L’evoluzione dei Principi Contabili Nazionali ed Internazionali: Principi OIC e IFRS: aggiornamento del quadro normativo, novità, opportunità

    Coordina: Roberto Mannozzi, Vice Presidente ANDAF e Direttore Amministrazione e Bilancio di Ferrovie dello Stato Italiane SpA

    Intervengono:
    Marco Allegrini, Professore Ordinario di Economia Aziendale, Università di Pisa
    Tommaso Fabi, Technical Director OIC per le attività internazionali
    Alessandro Mencarini, Senior Consultant Actuary, Towers Watson
    Antonella Portalupi, Responsabile Ufficio Studi e Ricerche di PricewaterhouseCoopers, per gli IFRS
    Alberto Tron, Presidente Comitato Tecnico Financial Reporting Standards ANDAF
    Alberto Quagli, Professore Ordinario di Economia Aziendale, Università di Genova

    Ore 13.30 Lunch a buffet

    Ore 14.30 – TAVOLA ROTONDA – Dal bilancio di esercizio alla fiscalità d’impresa
    Coordina: Piergiorgio Valente, Chairman del Comitato Fiscale della Confédération
    Fiscale Européenne (CFE) e Presidente del Comitato Tecnico Fiscale dell’ANDAF

    Intervengono:
    Giulio Andreani, Professore di Diritto Tributario presso la Scuola Superiore
    dell’Economia e delle Finanze ”Ezio Vanoni”, Dottore commercialista
    Emanuela Fusa, Vice Presidente CTF Andaf e Dottore commercialista
    Fabio Ghiselli, Vice Presidente CTF Andaf e Responsabile Fiscale Italmobiliare
    Raffaele Rizzardi, Dottore Commercialista. Membro Comitato Tecnico Fiscale ANDAF, Dottore commercialista

    Ore 16.00 – Risposte a quesiti

    Ore 16.30 – Chiusura lavori

  39. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 18-3-2013 alle ore 16:33

    15.03.2013 – United States – IRS considers safe harbors for routine-distribution functions

    The IRS today announced a request for comments regarding the development of a model memorandum of understanding between Competent Authorities on certain transfer pricing issues.
    According to today’s release—IR-2013-30 [PDF 29 KB]—the IRS specifically is seeking comments on bilateral safe harbors with regard to arm’s length compensation for routine-distribution functions (frequently an issue in transfer pricing cases).

    The IRS explained that in June 2012, the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) issued a discussion draft on safe harbors, and included draft sample memoranda of understanding on certain “low risk” functions.

    Recognizing that such safe harbors could support sound tax administration, the IRS is requesting comments that are “highly specific” to these issues and proposed text for draft model agreements involving routine distribution functions.

    Comments are due 1 May 2013.

    Fonte: http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/taxnewsflash/Pages/us-irs-considers-safe-harbors-routine-distribution-functions.aspx

  40. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 18-3-2013 alle ore 16:34

    15.03.2013 – United States – Stock-based compensation changes allowed under cost-sharing arrangements
    The IRS today publicly released two private letter rulings* in which the IRS granted taxpayers’ requests to change their methods for measuring stock-based compensation—e.g., employee stock options, restricted shares and performance-based restricted stock—for purposes of determining the amounts to be included by the taxpayers as intangible development costs for purposes of their cost-sharing arrangements.

    Fonte: http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/taxnewsflash/Pages/united-states-stock-based-compensation-changes-allowed-cost-sharing-arrangments.aspx

  41. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 22-3-2013 alle ore 16:18

    Russian transfer pricing deadline may be delayed because of burdensome notification

    The first deadline for taxpayers in Russia to submit details of related-party transactions for 2012 may be delayed until the end of the year because of taxpayers’ concerns over the complexity of the notification requirements.

    Fonte: http://www.tpweek.com/Article.aspx?ArticleID=3174682&LS=EMS805071

  42. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 22-3-2013 alle ore 16:19

    UK holds back on introducing transfer pricing reform until G8 meeting

    The UK Chancellor refrained from introducing any new transfer pricing measures in his budget for 2013. However he reiterated his commitment to working at an international level to tackle base erosion and profit shifting.

    Fonte: http://www.tpweek.com/Article.aspx?ArticleID=3175920&LS=EMS805071

  43. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 27-3-2013 alle ore 12:18

    26.03.2013 – 2012 Polish pharmaceutical sector regulations may impact transfer pricing documentation

    During 2012 a new pharmaceutical reimbursement law was introduced in Poland (amended in mid-2012). It impacts profitability of distributors of pharmaceutical products. However, ambiguity in the new law has resulted in companies applying different business models. To date, the Polish tax authorities have provided only limited assurance that the new law overrides TP regulations.
    Consequently, in preparing their FY2012 TP documentation, Polish distributors should take into account both the transfer pricing and the reimbursement regulations because complying with the new reimbursement law may lead to results below an arm’s length level. It is also essential that due consideration is given to the description of transactions in the TP documentation, to ensure that this does not to create risk from the regulatory perspective.

    Fonte: http://www.publications.pwc.com/DisplayFile.aspx?Attachmentid=6516&Mailinstanceid=27333

  44. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 16-4-2013 alle ore 16:14

    11.04.2013 – The South African Revenue Service has released a “draft” interpretation note relating to the thin capitalisation and transfer pricing legislation (effective for years of assessment commencing on or after 1 April 2012).

    Fonte: http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/taxnewsflash/Pages/south-africa-draft-interpretation-thin-capitalisation-transfer-pricing.aspx

  45. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 16-4-2013 alle ore 16:21

    Analisi di comparabilità nel transfer pricing

    La possibilità che imprese associate, facenti capo al medesimo gruppo multinazionale, perseguano politiche volte al condizionamento dei prezzi di trasferimento ha spinto gli organismi sovranazionali ad elaborare una serie di “linee guida” finalizzate alla determinazione del cd. “valore normale” delle transazioni intercompany, nel rispetto del principio di libera concorrenza e tenendo conto di meccanismi di verifica e confronto. L’analisi di comparabilità è di fondamentale importanza in un’analisi di transfer pricing: deve essere effettuata al fine di valutare le modalità con le quali vengono realizzate le transazioni infragruppo oggetto di esame e dimostrare il rispetto del prezzo di libera concorrenza da parte della tested party, mediante la comparazione con transazioni similari poste in essere da parti indipendenti.

    La Collana Fiscalità Internazionale, diretta da Piergiorgio Valente, affronta in maniera esaustiva le tematiche di principale attualità nel panorama della fiscalità internazionale, tenendo conto dello scenario economico nel quale le imprese, italiane ed estere, si trovano ad operare. Mediante l’approfondimento tecnico-applicativo, le esemplificazioni in casi di studio e i riferimenti alla prassi professionale, la Collana ha l’obiettivo di fornire a professionisti, manager d’azienda e funzionari dell’amministrazione risposte adeguate alle…

    http://shop.wki.it/Ipsoa/Libri/Analisi_di_comparabilita_nel_transfer_pricing_s399903.aspx?utm_source=postilla.it&utm_medium=referral&utm_content=box_shop&utm_campaign=shopwki

  46. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 18-4-2013 alle ore 12:50

    15.04.2013 – Argentina – New procedural rules, new transfer pricing form

    Argentina’s tax authority (AFIP) last week issued a resolution revising the transfer pricing compliance rules, and today published a new transfer pricing form (F. 4501) for taxpayers to use in complying with the revised transfer pricing rules

    Fonte : http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/taxnewsflash/Pages/argentina-new-procedural-rules-new-transfer-pricing-form.aspx

  47. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 2-5-2013 alle ore 11:09

    30.04.2013 – OECD’s Global Forum on Transfer Pricing releases a Draft Handbook on Transfer Pricing Risk Assessment

    In November 2011, the Steering Committee of the OECD Global Forum on Transfer Pricing undertook a project on transfer pricing risk assessment. The objective of this project was to produce a practical handbook that provides clear and detailed steps countries can take to assess the transfer pricing risk presented by an individual taxpayer’s operations. The handbook is intended to be sufficiently detailed that it can serve as a manual for both developing and developed countries to use in conducting transfer pricing risk assessments.
    The new Draft Handbook on Transfer Pricing Risk Assessment, produced by the Steering Committee of the OECD Global Forum on Transfer Pricing, is a detailed, practical resource that countries can follow in developing their own risk assessment approaches. This handbook supplements useful materials already available with respect to transfer pricing risk assessment. Individual country tax administrations have published information on their risk assessment practices. The OECD Forum on Tax Administration published a report entitled “Dealing Effectively with the Challenges of Transfer Pricing” in January 2012. One chapter of that report addresses transfer pricing risk assessment.
    Interested parties are invited to provide comments on this Draft Handbook on Transfer Pricing Risk Assessment in Word format to TransferPricing@oecd.org by 13 September 2013. Unless otherwise indicated by the commentators at the time of submission, the comments received may be posted on the OECD website.

    Fonte: http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/draft-handbook-on-tp-risk-assessment.htm

  48. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 2-5-2013 alle ore 11:56

    http://shop.wki.it/risultatoricerca.aspx?indizioricerca=piergiorgio+valente

  49. Piergiorgio Valente scrive:
    Scritto il 2-5-2013 alle ore 12:03

    http://shop.wki.it/risultatoricerca.aspx?indizioricerca=piergiorgio+valente

    Analisi di comparabilità nel transfer pricing

    Autori:Valente Piergiorgio, Della Rovere Antonella, Schipani Pietro
    Editore: Ipsoa
    Anno: 2013

    La possibilità che imprese associate, facenti capo al medesimo gruppo multinazionale, perseguano politiche volte al condizionamento dei prezzi di trasferimento ha spinto gli organismi sovranazionali ad elaborare una serie di “linee guida” finalizzate alla determinazione del cd. “valore normale” delle transazioni intercompany, nel rispetto del principio di libera concorrenza e tenendo conto di meccanismi di verifica e confronto. L’analisi di comparabilità è di fondamentale importanza in un’analisi di transfer pricing: deve essere effettuata al fine di valutare le modalità con le quali vengono realizzate le transazioni infragruppo oggetto di esame e dimostrare il rispetto del prezzo di libera concorrenza da parte della tested party, mediante la comparazione con transazioni similari poste in essere da parti indipendenti.
    La Collana Fiscalità Internazionale, diretta da Piergiorgio Valente, affronta in maniera esaustiva le tematiche di principale attualità nel panorama della fiscalità internazionale, tenendo conto dello scenario economico nel quale le imprese, italiane ed estere, si trovano ad operare. Mediante l’approfondimento tecnico-applicativo, le esemplificazioni in casi di studio e i riferimenti alla prassi professionale, la Collana ha l’obiettivo di fornire a professionisti, manager d’azienda e funzionari dell’amministrazione risposte adeguate alle problematiche concrete degli investimenti all’estero.

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