23 aprile 2013
Transfer pricing. Profit shifting e rispetto dell’arm’s length principle secondo l’OCSE
Il Rapporto dell’OCSE “Addressing Base Erosion and Profit Shifting” del febbraio 2013 (“Rapporto dell’OCSE”) evidenzia la necessità di interventi specifici diretti a migliorare la trasparenza sul livello effettivo di imposizione delle imprese multinazionali (cfr. http://fiscalitaecommerciointernazionale.postilla.it/2013/03/26/tax-planning-aggressivo-conseguenze-dellerosione-della-base-imponibile-e-del-profit-shifting-secondo-locse/). Un’area critica è rappresentata dal transfer pricing, con riferimento particolare alle questioni riguardanti:
- lo “shifting of risks” e i beni immateriali (cfr. http://piergiorgiovalente.postilla.it/2012/03/16/transfer-pricing-riorganizzazioni-aziendali-la-gestione-del-rischio-tra-parti-correlate/);
- lo “splitting artificiale” della proprietà degli assets tra entità appartenenti allo stesso gruppo;
- le transazioni tra entità che difficilmente sono rinvenibili tra parti indipendenti.
Il principio riconosciuto a livello internazionale in materia di transfer pricing è quello del cd. “arm’s length” per il quale, ai fini fiscali, i soggetti “collegati” appartenenti al medesimo gruppo multinazionale devono “allocare” il reddito secondo modalità applicabili tra soggetti terzi indipendenti, operanti in circostanze comparabili.
Obiettivo dell’arm’s length principle è garantire che il prezzo praticato e le condizioni stabilite in transazioni intercorrenti tra soggetti collegati siano le medesime previste nei rapporti tra soggetti terzi indipendenti.
Secondo quanto previsto dalle Transfer Pricing Guidelines OCSE, il rispetto del principio del valore normale implica che la remunerazione relativa a transazioni intercorse tra soggetti collegati debba riflettere le funzioni svolte, i rischi assunti e gli assets utilizzati da ognuna delle parti coinvolte: conseguentemente, nello studio dei prezzi di trasferimento, quanto minore è il rischio (e le funzioni svolte) che una parte si assume nell’operazione oggetto di esame, tanto minore dovrebbe essere il margine di profitto che ad essa è attribuito.
Ciò potrebbe creare, come indicato dal Rapporto dell’OCSE, “an incentive to shift functions/risks/assets to where their returns are taxed more favorably”.
Gli studi effettuati dall’OCSE hanno evidenziato come numerose strutture di tax planning prevedono l’allocazione di significativi rischi e intangibles di elevato valore in giurisdizioni a fiscalità privilegiata, creando così un’erosione della base imponibile mediante l’utilizzo del profit shifting.
In tale contesto si pone la questione degli arrangements stipulati nell’ambito di un gruppo multinazionale e di come questi rispecchino l’effettivo comportamento delle parti coinvolte nelle transazioni infragruppo.
Le attuali Transfer Pricing Guidelines dell’OCSE affrontano il problema dello shifting di funzioni, rischi e assets, nel capitolo 9, dedicato alle operazioni di business restructuring (cfr. http://piergiorgiovalente.postilla.it/2011/05/11/transfer-pricing-riorganizzazioni-aziendali-l%e2%80%99esame-della-logica-commerciale-degli-accordi/; http://piergiorgiovalente.postilla.it/2010/11/15/transfer-pricing-riorganizzazioni-aziendali-la-riallocazione-dei-rischi-e-del-cd-%e2%80%9cprofit-potential%e2%80%9d/; http://piergiorgiovalente.postilla.it/2010/11/18/transfer-pricing-riorganizzazioni-aziendali-qualificazione-delle-operazioni-e-analisi-del-profilo-di-rischio/). Inoltre, è in fase di attuazione il progetto di revisione del capitolo 6 delle Transfer Pricing Guidelines dell’OCSE, avente ad oggetto la disciplina dei prezzi di trasferimento.
La proprietà e lo sfruttamento dei beni immateriali rappresentano una parte significativa della creazione di valore nelle imprese multinazionali. Tali imprese investono sempre più in attività immateriali, al fine di adeguare la propria competitività ad un tasso di crescita più rapido di quello che garantirebbe l’investimento nel capitale materiale.
Le operazioni di trasferimento cross border di intangibles possono presentare interessanti sviluppi da un punto di vista del tax planning per i gruppi multinazionali; d’altro canto, i Governi sono molto sensibili alla tematica dei trasferimenti di beni immateriali, in quanto preoccupati dalla possibile erosione di base imponibile che tale tipo di operazioni potrebbe comportare.
Il Rapporto dell’OCSE evidenzia la necessità che il citato progetto sugli intangibles tenga in considerazione gli aspetti e le problematiche derivanti dal cd. profit shifting. Le operazioni di restructuring possono essere uno strumento attraverso il quale trasferire gli intangibles verso legislazioni con trattamento favorevole per lo sviluppo e/o la tassazione dei beni immateriali.
© Piergiorgio Valente
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