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Il Blog di Piergiorgio Valente

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Postilla » Fisco » Il Blog di Piergiorgio Valente » Commercio e fiscalità internazionale » Convenzione Italia – San Marino: è in arrivo la ratifica da parte dell’Italia

30 giugno 2013

Convenzione Italia – San Marino: è in arrivo la ratifica da parte dell’Italia

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In data 5 giugno 2013, il Disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e la Repubblica di San Marino (di seguito, “la Convenzione”) è stato approvato dalla Commissione permanente Affari esteri e comunitari ed ha altresì raccolto il parere favorevole delle Commissioni Finanze, Bilancio e Tesoro, e Affari costituzionali della Camera dei Deputati. La Convenzione potrebbe essere definitivamente ratificata dallo Stato italiano entro la fine dell’estate.

Il Disegno di legge di ratifica era stato approvato, in via definitiva, dal Consiglio dei Ministri in data 18 aprile 2013. Secondo quanto risulta dalla nota nell’imminenza diramata da Palazzo Chigi, “la Convenzione, approvata in via definitiva, è un ulteriore tassello della già vasta rete di strumenti analoghi per evitare le doppie imposizioni stipulati dall’Italia. La conclusione con San Marino di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, e del relativo Protocollo di modifica, costituisce un rilevante complemento all’insieme dei rapporti finanziari e commerciali intrattenuti dall’Italia con quel Paese”.

L’approvazione in via definitiva da parte dell’Esecutivo italiano è intervenuta a distanza di più di dieci anni dalla sottoscrizione della Convenzione (21 marzo 2002) e di 10 mesi dalla ratifica dell’accordo e del relativo Protocollo di modifica (giugno del 2012) da parte del Governo sammarinese (cfr. http://piergiorgiovalente.postilla.it/2012/06/21/convenzione-italia-san-marino-la-sottoscrizione-del-protocollo-di-modifica/).

Il testo della Convenzione, così come approvato in data 18 aprile 2013, è stato quindi trasmesso al Parlamento e alla Commissione permanente Affari esteri e comunitari. In data 5 giugno 2013, il Disegno di legge è stato approvato da quest’ultima Commissione ed ha altresì raccolto il parere favorevole delle Commissioni Finanze, Bilancio e Tesoro, e Affari costituzionali. Esso dovrà quindi essere assoggettato a votazione sia alla Camera dei Deputati che al Senato. La Convenzione entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche sull’espletamento delle procedure interne di ratifica.

L’entrata in vigore della Convenzione e del Protocollo di modifica, oramai imminente, realizza condizioni favorevoli allo sviluppo degli investimenti esteri, tutelati dall’esistenza di un quadro coerente di norme convenzionali in materia tributaria, idoneo a garantire un regolato svolgimento delle operazioni transfrontaliere. Inoltre, appare più vicina l’uscita di San Marino dalla cd. black list di cui al Decreto del Ministero delle Finanze italiano del 4 maggio 1999.

Per effetto della Convenzione e del Protocollo di modifica, redatti sulla base del Modello OCSE, i due Stati si propongono di:

  • rafforzare l’ordinato sviluppo delle relazioni economiche nel contesto di una maggiore cooperazione;
  • assicurare che i vantaggi convenzionali vadano a beneficio esclusivo dei contribuenti che adempiono gli obblighi fiscali.

La Convenzione introduce disposizioni fiscali di favore per quanto riguarda i flussi di dividendi, interessi e royalties e regola lo scambio di informazioni tra i due Stati in conformità con gli standard internazionali fissati dall’OCSE. In particolare, l’art. 26 della Convenzione (come modificato dal Protocollo) prevede che le autorità competenti italiane e sammarinesi “si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l’amministrazione o l’applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti (…) nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione (…)”. L’obbligo dello scambio di informazioni sussiste anche in situazioni nelle quali le stesse non sono richieste per ragioni fiscali interne e – in conformità con quanto previsto dall’art. 26 del Modello OCSE – si estende anche a quelle custodite da banche, altre istituzioni finanziarie, delegati, agenti e fiduciari, nonché alle informazioni sugli assetti proprietari (cfr. http://piergiorgiovalente.postilla.it/2011/12/21/san-marino-la-normativa-sullo-scambio-di-informazioni-cd-%e2%80%9cunilaterale%e2%80%9d/).

La Convenzione – attraverso un sistema di regole diretto a disciplinare la tassazione dei flussi di reddito transnazionali e a definire i criteri per eliminare la doppia imposizione – mira a conferire maggiore certezza agli scambi con lo Stato italiano. Il Protocollo di modifica, con l’introduzione di nuove disposizioni in tema di dividendi, interessi e royalties e, soprattutto, in materia di scambio di informazioni, realizza condizioni favorevoli allo sviluppo degli investimenti e ad una effettiva cooperazione amministrativa tra San Marino e il suo principale partner commerciale.

Per approfondimenti sulla Convenzione cfr. “San Marino. Fiscalità degli accordi internazionali”, di Piergiorgio Valente, IPSOA, 2012, http://www.gebpartners.it/tools/elenco/Pubblicazioni.asp?r=580&a=5631&s=10184&v=4110&t=16.

© Piergiorgio Valente
p.valente@gebnetwork.it
www.gebpartners.it

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