29 settembre 2014
Erosione della base imponibile: l’OCSE ha pubblicato il primo set di raccomandazioni
In data 16 settembre 2014, a seguito della pubblicazione di diversi Discussion Drafts e delle numerose consultazioni tenute nel corso degli ultimi due anni, l’OCSE ha presentato un primo “pacchetto di misure” volte a prevenire e contrastare l’erosione della base imponibile mediante lo spostamento dei profitti (cd. “BEPS”). Il pacchetto verrà presentato ai Leaders del G20 nel novembre 2014.
Nel documento “OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project – Explanatory Statement – Deliverables 2014”, l’OCSE illustra il primo set di reports e raccomandazioni presentati con riferimento a sette delle quindici azioni (Actions) previste dal BEPS Action Plan, approvato dall’OCSE nel luglio 2013.
In tema di economia digitale (Action 1), l’OCSE evidenzia la necessità di un coordinamento con gli ulteriori lavori in materia di Controlled Foreign Companies (CFC), transfer pricing e stabile organizzazione e di un costante monitoraggio a causa della continua evoluzione del settore (cfr. http://piergiorgiovalente.postilla.it/2014/07/28/digital-economy-criticita-e-soluzioni-secondo-il-rapporto-della-commissione-europea/).
Con riferimento ai cd. hybrid mismatch arrangements (Action 2), vengono fornite specifiche raccomandazioni in merito ai cambiamenti necessari, sia nelle legislazioni nazionali sia nel Modello OCSE, per contrastare l’uso non appropriato di tali strumenti.
Il lavoro in tema di harmful tax practices (Action 5) prevede la review dei regimi preferenziali individuati dai Paesi membri OCSE e la definizione di una strategia che consenta la partecipazione dei Paesi non membri, oltre ad eventuali revisioni dell’attuale framework esistente. È condivisa tra i diversi Paesi la necessità di contrastare le suddette pratiche mediante il rafforzamento dei requisiti di “sostanza economica” e “trasparenza”, prevedendo anche lo scambio di informazioni relativo ai rulings ottenuti dai contribuenti nei diversi Stati (cfr. http://piergiorgiovalente.postilla.it/2014/06/30/scambio-di-informazioni-presentato-dallocse-lo-standard-for-automatic-exchange-of-financial-account-information/; http://piergiorgiovalente.postilla.it/2013/05/28/scambio-di-informazioni-e-in-arrivo-un-nuovo-modello-di-accordo-multilaterale/).
Al fine di prevenire il cd. fenomeno dell’abuso dei trattati (Action 6), è opportuno assicurare che gli Stati includano nelle proprie convenzioni contro le doppie imposizioni clausole che prevedano un “livello minimo di protezione”. Tale “livello minimo di protezione” implica l’inserimento nei trattati:
- di una espressa dichiarazione con la quale si sottolinea come la convenzione abbia l’obiettivo di eliminare la doppia imposizione, senza tuttavia creare opportunità di abuso;
- di una clausola generale anti-abuso e/o delle cd. LOB clauses.
Sul versante dei requisiti documentali del transfer pricing (Action 13), si rileva l’importanza, per le imprese multinazionali, di adottare, unitamente al Master File e al Local File, un template di country-by-country reporting. Quest’ultimo dovrà contenere una serie di informazioni relative alle diverse società del gruppo quali il fatturato, il profitto ante-imposte, le imposte sul reddito pagate, il personale e gli assets impiegati, così come l’indicazione delle specifiche attività svolte da ogni singola società del gruppo nei diversi Stati (http://piergiorgiovalente.postilla.it/2012/07/02/transfer-pricing-oneri-documentali-e-risk-assessment/).
La predisposizione della suindicata documentazione consente all’Amministrazione finanziaria di conoscere la posizione di transfer pricing del gruppo e, in tal modo, valutare eventuali rischi ed indirizzare in maniera efficiente le attività di audit.
In materia di transfer pricing, l’OCSE propone specifici cambiamenti ai capitoli 1 e 6 delle Linee Guida sui prezzi di trasferimento (Action 8), al fine di introdurre considerazioni su tematiche quali i location savings, l’assembled workforce e le sinergie di gruppo (cfr. http://piergiorgiovalente.postilla.it/2013/04/23/transfer-pricing-profit-shifting-e-rispetto-dellarms-length-principle-secondo-locse/). Il capitolo 6 delle Linee Guida viene emendato con l’obiettivo di fornire (i) una più precisa definizione di beni immateriali nell’ambito del transfer pricing, (ii) ulteriori linee guida in tema di analisi di comparabilità e selezione del metodo più idoneo con riferimento a transazioni aventi ad oggetto intangibles.
Infine, l’OCSE evidenzia come l’attuale sistema di fiscalità internazionale, basato sullo sviluppo di modelli convenzionali bilaterali, frequentemente ha agevolato l’erosione della base imponibile, in quanto alcune disposizioni previste dai trattati bilaterali risultano poco idonee a far fronte agli schemi di pianificazione attuati negli ultimi anni dalle imprese multinazionali (http://piergiorgiovalente.postilla.it/2011/07/11/tax-planning-criteri-di-aggressivita-secondo-locse/).
Per tale motivo, risulta utile predisporre strumenti multilaterali (Action 15) diretti all’implementazione delle misure di contrasto al fenomeno dell’erosione della base imponibile. Trattasi di approccio nuovo, che ha già dato prova di buon funzionamento in settori diversi da quello tributario.
© Piergiorgio Valente