28 febbraio 2015
Scambio di informazioni : l’intesa con la Svizzera
L’Accordo Italia-Svizzera, per lo scambio delle informazioni riguardanti i correntisti italiani, è stato sottoscritto il 23 febbraio 2015. L’intesa era stata parafata il 19 dicembre 2014. Un’accelerazione alla conclusione dei negoziati è stata impressa dall’approvazione, in via definitiva, in data 4 dicembre 2014, del DDL n. 1642, recante “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”.
L’Accordo tra l’Italia e la Svizzera sancisce la fine del segreto bancario e l’effettivo scambio di informazioni su richiesta nei rapporti tra i due Stati (cfr. http://piergiorgiovalente.postilla.it/2012/05/07/rubik-o-neurorubik-segreto-bancario-notarizzato-al-cubo-con-gli-accordi-della-svizzera-con-germania-regno-unito-e-austria/; http://piergiorgiovalente.postilla.it/2010/07/03/segreto-bancario-finita-l%e2%80%99eta-dell%e2%80%99oro/).
In aderenza con la disciplina di cui alla Legge n. 186/2014 sulla voluntary disclosure, in vigore dal 2 gennaio 2015, esso regola la cooperazione amministrativa in materia fiscale tra le Amministrazioni finanziarie dei due Stati.
In particolare, l’Accordo:
- disciplina lo scambio di informazioni relative ai correntisti italiani, con conseguente (i) fine del segreto bancario e (ii) possibilità per i contribuenti italiani di trasferire (legittimamente) capitali all’estero;
- contempla una procedura di regolarizzazione delle attività bancarie avviate e gli investimenti effettuati in Svizzera dai soggetti residenti in Italia;
- prevede un regime sanzionatorio premiale a favore dei contribuenti che decidono di “regolarizzare” attività e capitali detenuti all’estero;
- prevede la possibilità, per i lavoratori transfrontalieri, di essere assoggettati a tassazione in entrambi i Paesi, secondo, però, il meccanismo cd. dello “splitting fiscale”. Pertanto, i lavoratori oltre confine saranno assoggettati ad imposizione sia nello Stato in cui esercitano l’attività, sia nello Stato di residenza. La quota spettante allo Stato del luogo di svolgimento dell’attività lavorativa ammonterà al massimo al 70%. Il Paese di residenza dei lavoratori applicherà l’imposta sul reddito tenendo conto delle imposte già prelevate nell’altro Stato ed eliminando l’eventuale doppia imposizione.
Si precisa che la sottoscrizione dell’Accordo sullo scambio di informazioni non comporta, per la Svizzera, l’immediata ed automatica esclusione della stessa dalla “black list” italiana. Siffatta cancellazione, infatti, avverrà in un momento successivo e per effetto di apposito (formale) provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano.
Ad oggi, la deducibilità dei costi sostenuti nelle transazioni con Paesi cd. “black list” è subordinata alla prova dello svolgimento di un’effettiva attività economica o del concreto interesse all’operazione, sempre che venga fornita idonea documentazione della comunicazione degli scambi effettuati. Secondo la Legge di Stabilità 2015, ai fini della lista dei Paesi a fiscalità privilegiata, rilevante agli effetti della deducibilità dei costi sostenuti con i fornitori esteri, si deve tenere conto soltanto della assenza di un adeguato scambio di informazioni e non anche del criterio della tassazione cd. “congrua”. Pertanto, la sottoscrizione dell’Accordo sullo scambio di informazioni con l’Italia agevola considerevolmente il percorso per l’esclusione dello Stato elvetico dalla “black list” italiana (cfr. http://piergiorgiovalente.postilla.it/2014/03/27/san-marino-luscita-dalla-black-list-fiscale-italiana/).
In data 19 novembre 2014, il Governo elvetico ha dichiarato ufficialmente l’intenzione di aderire all’accordo multilaterale per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale. L’accordo, sviluppato in sede OCSE, rappresenta la base per una effettiva cooperazione tra Amministrazioni finanziarie (cfr. http://piergiorgiovalente.postilla.it/2014/06/30/scambio-di-informazioni-presentato-dallocse-lo-standard-for-automatic-exchange-of-financial-account-information/; http://piergiorgiovalente.postilla.it/2013/05/28/scambio-di-informazioni-e-in-arrivo-un-nuovo-modello-di-accordo-multilaterale/).
La Svizzera ha altresì manifestato la propria intenzione di raccogliere i dati rilevanti, ai fini del suindicato accordo, a partire dal 2017 e di procedere allo scambio automatico degli stessi a far data dal 2018. Da quest’ultimo momento pertanto, il Fisco italiano non dovrà più adoperarsi per “andare a caccia degli evasori internazionali” con capitali in Svizzera, in quanto il Governo elvetico – così come tutti gli altri Paesi aderenti, inclusi molti ex paradisi fiscali – dovrà inviare, in via automatica, le informazioni concernenti i risparmiatori italiani.
© Piergiorgio Valente
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