28 aprile 2015
Erosione della base imponibile. Le raccomandazioni OCSE per la disclosure degli schemi di pianificazione fiscale aggressiva
Il 31 marzo 2015, l’OCSE ha pubblicato il Discussion Draft “BEPS ACTION 12: MANDATORY DISCLOSURE RULES”, in attuazione dell’Action Plan BEPS del luglio 2013. Il documento delinea gli obblighi di disclosure che dovrebbero essere posti a carico del contribuente (e dei suoi consulenti) con riferimento agli schemi di pianificazione fiscale aggressiva, per una più incisiva ed efficace lotta al fenomeno dell’erosione della base imponibile (cfr. http://piergiorgiovalente.postilla.it/2014/12/19/erosione-base-imponibile-raccomandazioni-ocse-stabile-organizzazione/; http://piergiorgiovalente.postilla.it/2014/09/29/erosione-base-imponibile-locse-pubblicato-set-raccomandazioni/).
Una delle sfide a cui vanno incontro le Amministrazioni finanziarie è rappresentata dalla mancanza di informazioni esaustive e rilevanti sugli schemi di pianificazione fiscale aggressiva. La disponibilità tempestiva di informazioni consente di rispondere in modo efficace ai rischi di erosione della base imponibile, attraverso interventi sull’apparato normativo o l’implementazione di programmi di tax compliance (cfr. http://piergiorgiovalente.postilla.it/2014/12/01/elusione-fiscale-internazionale-verso-principi-incerte-prospettive/; http://piergiorgiovalente.postilla.it/2014/04/27/tax-governance-e-cooperazione-rafforzata-con-il-fisco-recenti-sviluppi-scritto-con-lavv-agostino-nuzzolo/).
I regimi che prevedono la disclosure obbligatoria permettono di conseguire i suindicati obiettivi e si presentano, a tal fine, più efficaci rispetto ad altre forme di disclosure. Essi, di norma, contemplano obblighi informativi per contribuenti e loro consulenti/promotori, influenzando, in tal modo, l’approccio di coloro che potrebbero essere indotti ad attuare strategie di pianificazione fiscale aggressiva.
L’Action 12 del Piano di azione BEPS, adottato dall’OCSE nel luglio 2013, riconosce i benefici connessi agli strumenti che consentono alle Amministrazioni finanziarie di disporre di informazioni complete ed esaustive e, a tal fine, raccomanda:
- l’introduzione di norme sulla disclosure obbligatoria, in grado di rispondere alle esigenze specifiche di ciascun Paese;
- una attenta analisi degli schemi fiscali internazionali e dei benefici connessi alle transazioni rilevanti;
- l’introduzione di modelli avanzati di scambio di informazioni sugli schemi di pianificazione fiscale internazionale (cfr. http://piergiorgiovalente.postilla.it/2014/10/28/scambio-di-informazioni-raggiunto-laccordo-proposta-modifica-direttiva-201116ue/; http://piergiorgiovalente.postilla.it/2014/06/30/scambio-di-informazioni-presentato-dallocse-lo-standard-for-automatic-exchange-of-financial-account-information/).
Il Discussion Draft dell’OCSE “BEPS ACTION 12: MANDATORY DISCLOSURE RULES”, pubblicato in data 31 marzo 2015, affronta le prime due questioni sopra delineate, lasciando l’esame della definizione di modelli avanzati di scambio di informazioni alle considerazioni che verranno effettuate in relazione alle restanti Actions del Piano di azione BEPS.
I vantaggi dei regimi di disclosure obbligatoria possono essere così sintetizzati:
- consentono alle Amministrazioni finanziarie di ottenere tempestivamente informazioni rilevanti sugli schemi di pianificazione fiscale aggressiva;
- contengono indicazioni sui suindicati schemi e sui loro promotori;
- svolgono un’azione deterrente rispetto all’implementazione dei citati schemi di tax planning.
Secondo l’OCSE, la maggior parte dei regimi di disclosure obbligatoria attualmente in vigore ha dato prova di sufficiente idoneità a conseguire gli obiettivi sopra delineati.
Nonostante sia possibile rinvenire delle differenze tra gli attuali (o futuri) regimi di disclosure obbligatoria – dovute principalmente alle diverse variabili presenti all’atto della loro introduzione – essi dovrebbero presentare alcune caratteristiche comuni. In particolare:
- dovrebbero contenere disposizioni chiare e lineari;
- dovrebbero consentire di conseguire il giusto equilibrio tra costi di compliance a carico dei contribuenti e benefici per le Amministrazioni finanziarie;
- dovrebbero permettere una chiara ed efficace identificazione degli schemi di pianificazione fiscale aggressiva;
- le informazioni ottenute in virtù dei regimi in commento dovrebbero essere utilizzate in modo appropriato.
© Piergiorgio Valente