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Il Blog di Piergiorgio Valente

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Postilla » Fisco » Il Blog di Piergiorgio Valente » Commercio e fiscalità internazionale » Scambio di informazioni. L’accordo con le Isole Cayman

27 luglio 2015

Scambio di informazioni. L’accordo con le Isole Cayman

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È stato approvato definitivamente, il 3 giugno 2015, dal Senato, il disegno di legge recante la ratifica e l’esecuzione dell’accordo sullo scambio di informazioni fiscali tra Italia e Isole Cayman, sottoscritto a Londra il 3 dicembre 2012. Il disegno di legge era stato presentato alla Camera il 12 febbraio 2014 e, dopo l’approvazione, era stato inviato al Senato il 6 marzo 2015.

L’Accordo si basa sul Modello di Tax Information Exchange Agreement (“Modello di TIEA”), elaborato in ambito OCSE nel 2002 (cfr. http://piergiorgiovalente.postilla.it/2010/07/09/scambio-di-informazioni-riserva-di-pesca/; http://piergiorgiovalente.postilla.it/2010/07/03/segreto-bancario-finita-l%e2%80%99eta-dell%e2%80%99oro/).

In base all’art. 1 dell’Accordo “le autorità competenti delle Parti contraenti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni presumibilmente rilevanti per l’amministrazione e l’applicazione delle leggi interne delle Parti contraenti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo. Dette informazioni includono le informazioni presumibilmente rilevanti per la determinazione, l’accertamento, la riscossione di dette imposte, il recupero e l’esecuzione dei crediti, oppure per le indagini o i procedimenti relativi a questioni fiscali”.

L’art. 5, che disciplina lo scambio di informazioni su richiesta (il TIEA non prevede lo scambio automatico), statuisce che “le informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che il comportamento in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detto comportamento sia stato posto in essere nella Parte interpellata”. E ancora: “se le informazioni in possesso dell’autorità competente della Parte interpellata non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, detta Parte utilizza tutte le misure appropriate per la raccolta delle informazioni al fine di fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la Parte interpellata non abbia necessità di dette informazioni ai fini della propria imposizione” (cfr. http://piergiorgiovalente.postilla.it/2010/06/28/paradisi-fiscali-attenzione-lavori-in-corso/; http://piergiorgiovalente.postilla.it/2010/06/30/paradisi-fiscali-10-anni-dopo-stessa-spiaggia-stesso-mare/).

Ciascuna Parte contraente assicura che le autorità competenti abbiano il potere di ottenere e fornire su richiesta informazioni:

  • in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona che opera in qualità di agente o fiduciario, inclusi intestatari e trustees;
  • riguardanti la proprietà di società di capitali, società di persone, trust, fondazioni e altre persone, comprese le informazioni relative alla proprietà in una catena societaria.

Affinché una richiesta sia efficacemente inoltrata in ossequio all’Accordo deve contenere:

  • l’indicazione dell’identità della persona sottoposta ad indagine o verifica;
  • una dichiarazione relativa alle informazioni richieste che indichi la natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni della Parte interpellata;
  • la finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni;
  • le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dalla Parte interpellata o siano in possesso o sotto il controllo di una persona nella giurisdizione della Parte interpellata;
  • se conosciuti, il nome e l’indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste;
  • una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente, che – qualora le informazioni richieste rientrassero nella giurisdizione della Parte richiedente – l’autorità competente di quest’ultima potrebbe acquisire dette informazioni ai sensi della legislazione della Parte richiedente o nel corso della sua normale prassi amministrativa e che la richiesta è conforme all’Accordo;
  • una dichiarazione che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà.

Con il via libera definitivo del Senato le Isole Cayman si accingono a diventare “ufficialmente” un Paese cd. cooperativo. L’Accordo contempla alcune limitazioni per la messa a disposizione delle informazioni, vincola i Paesi contraenti solo in relazione a richieste di informazioni (sempre in materia fiscale) e non prevede un sistema automatico di scambio di informazioni (cfr. http://piergiorgiovalente.postilla.it/2010/06/26/scambio-di-informazioni-automatico-regola-da-condividere-o-disciplina-condivisa/).

Il passo compiuto è importante, sebbene una più incisiva trasparenza nei rapporti tra i due Paesi potrebbe essere raggiunta soltanto mediante forme di cooperazione fondate sullo scambio automatico di informazioni, in linea con i più recenti standard accolti e attuati a livello internazionale e comunitario (cfr. http://piergiorgiovalente.postilla.it/2014/06/30/scambio-di-informazioni-presentato-dallocse-lo-standard-for-automatic-exchange-of-financial-account-information/).

© Piergiorgio Valente

p.valente@gebnetwork.it
www.gebpartners.it

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