27 agosto 2015
Scambio di informazioni. Le misure di attuazione dello Standard globale
In data 7 agosto 2015, l’OCSE ha pubblicato 3 nuovi rapporti con l’obiettivo di supportare Stati membri e istituzioni finanziarie nel percorso di attuazione delle misure per lo scambio di informazioni automatico (“Global Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information”) (cfr. Scambio di informazioni. Presentato dall’OCSE lo Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information).
Ad oggi, più di 90 Paesi si sono formalmente impegnati ad implementare lo Standard. Lo scambio di informazioni finanziarie dovrebbe essere attuato a partire dal 2017, previo completamento delle procedure interne necessarie.
Il primo rapporto (“Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters: Implementation Handbook”) pubblicato in data 7 agosto 2015 fornisce linee guida pratico-applicative sia ai funzionari delle Autorità fiscali che alle istituzioni finanziarie coinvolte nell’implementazione dello Standard.
Esso illustra gli steps necessari di attuazione e promuove l’applicazione coordinata e condivisa delle disposizioni cd. “opzionali”. Vengono altresì identificate le aree per le quali si rende necessario il coordinamento con le disposizioni convenzionali di cui alla disciplina statunitense FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e si forniscono indicazioni sulla gestione delle questioni che dovessero sorgere nella fase transitoria di attuazione dello Standard (cfr. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). L’Accordo Italia–Stati Uniti).
Trattasi, in sostanza, di un manuale operativo che si propone di rispondere alle domande poste dagli stakeholders e che va inteso quale “living document”, soggetto a modifiche e aggiornamenti continui e regolari.
Il secondo rapporto (“Update on Voluntary Disclosure Programmes: A Pathway to Tax Compliance”) è frutto dell’analisi svolta con riferimento a n. 47 Paesi i quali adottano programmi di voluntary disclosure, quali strumenti per il rafforzamento della tax compliance da parte dei contribuenti (cfr. Statuto europeo del contribuente. La definizione dei nuovi rapporti con l’Amministrazione finanziaria). Esso contiene linee guida per l’implementazione di tali programmi, privilegiando, tuttavia, il punto di vista dei consulenti dei contribuenti medesimi.
In considerazione del fatto che lo Standard diverrà effettivamente operativo a partire dal 2017, l’OCSE suggerisce agli Stati di valutare tempestivamente l’introduzione di programmi di compliance volontaria, idonei a consentire ai contribuenti di dichiarare quanto detenuto all’estero e illegittimamente sottratto ad imposizione nello Stato di residenza.
Il terzo documento (“Model Protocol for the Purpose of Allowing the Automatic and Spontaneous Exchange of Information Under a TIEA”) pubblicato in data 7 agosto 2015 contiene il Protocollo di modifica del Modello OCSE di Tax Information Exchange Agreement del 2002. Obiettivo del Protocollo è di introdurre nell’esistente Modello di TIEA le disposizioni che consentono agli Stati contraenti di procedere allo scambio di informazioni automatico (nuovo art. 5A) e a quello spontaneo (nuovo art. 5B) (cfr. Scambio di informazioni automatico. Regola da condividere o disciplina condivisa?). Nella versione attuale, infatti, il Modello di TIEA ammette esclusivamente lo scambio di informazioni su richiesta.
Le nuove disposizioni convenzionali si conformano a quelle di cui agli artt. 6 (scambio automatico) e 7 (scambio spontaneo) della Convenzione multilaterale sulla cooperazione amministrativa del 1988 (cfr. Mutua assistenza. Nuovo standard internazionale in materia fiscale ). Per effetto delle citate modifiche, l’adozione e l’implementazione, da parte degli Stati, dello Standard potranno trovare la loro base giuridico-normativa non soltanto nell’art. 6 della Convenzione multilaterale, ma altresì nel nuovo art. 5A del Modello di TIEA dell’OCSE.
Lo Standard si compone di n. 3 Parti:
- la prima Parte offre una illustrazione di sintesi dello Standard;
- la seconda Parte riporta il testo del Model Competent Authority Agreement (Model CAA) e del Common Reporting and Due Diligence Standard (CRS);
- la terza Parte contiene il commentario esplicativo del Model CAA e del CRS.
Il Model Competent Authority Agreement rappresenta un modello di accordo per lo scambio di informazioni in via automatica fra le Autorità competenti degli Stati contraenti. Il Common Reporting and Due Diligence Standard contiene disposizioni relative alle modalità di reporting, nonché alle procedure di due diligence cui gli istituti finanziari dovrebbero attenersi ai fini di identificare i cd. “reportable accounts”.
Lo Standard, che si propone quale modello generalmente accettato per lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra Stati, si basa sui progressi in materia effettuati a livello internazionale e comunitario e sugli standard globali in tema anti-riciclaggio. Esso inoltre si ispira ai principi che hanno portato alla conclusione degli accordi cd. FATCA tra gli Stati Uniti da una parte e molti Stati UE dall’altra.
Nella sua versione consolidata, è stato definito dal Segretario Generale dell’OCSE, Angel Gurrìa, “un ambizioso modello per lo scambio di informazioni il quale supporterà le Autorità degli Stati aderenti nella lotta alla frode e all’evasione fiscale” (cfr. Elusione Fiscale Internazionale. Verso nuovi principi con (in)certe prospettive? ).
© Piergiorgio Valente