28 settembre 2015
Scambio di informazioni. L’accordo con lo Stato della Città del Vaticano
Dopo la sottoscrizione degli accordi con Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco, l’Italia firma, in data 1 aprile 2015, una convenzione sullo scambio di informazioni in materia fiscale anche con lo Stato della Città del Vaticano (cfr. http://piergiorgiovalente.postilla.it/2015/02/28/scambio-di-informazioni-lintesa-svizzera/). L’accordo, il cui Disegno di Legge di ratifica ed esecuzione è stato approvato dal Consiglio dei Ministri italiano il 27 agosto 2015, sopraggiunge dopo un lungo percorso di riforme intrapreso dalla Santa Sede a partire dal 2010 e successivamente alla creazione, presso la Santa Sede medesima, di organismi dotati di specifiche competenze in materia economica e finanziaria.
La convenzione è di particolare rilevanza in quanto trattasi del primo accordo bilaterale sullo scambio di informazioni sottoscritto dallo Stato della Città del Vaticano con un altro Paese. Essa è stata seguita, in data 10 giugno 2015, dall’Accordo fra la Santa Sede e gli Stati Uniti d’America, in attuazione del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) (cfr. http://piergiorgiovalente.postilla.it/2014/05/26/foreign-account-tax-compliance-act-fatca-laccordo-italia-stati-uniti/). Inoltre, recepisce le più aggiornate ed universalmente accolte disposizioni internazionali in materia di scambio di informazioni (cfr. http://piergiorgiovalente.postilla.it/2014/06/30/scambio-di-informazioni-presentato-dallocse-lo-standard-for-automatic-exchange-of-financial-account-information/; http://piergiorgiovalente.postilla.it/2013/05/28/scambio-di-informazioni-e-in-arrivo-un-nuovo-modello-di-accordo-multilaterale/).
L’accordo, a partire dalla data della sua entrata in vigore, consentirà il pieno adempimento, con modalità semplificate, degli obblighi fiscali relativi alle attività finanziarie detenute – presso istituti che svolgono attività finanziaria nello Stato del Vaticano – da persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia. I medesimi soggetti ed enti hanno la possibilità di accedere ad una procedura di regolarizzazione delle suindicate attività, con i medesimi effetti stabiliti dalla legge italiana sulla voluntary disclosure. In sostanza, i soggetti che risiedono in Italia, i quali detengono attività finanziarie presso lo IOR (la Banca vaticana), potranno far rientrare i capitali nel Paese di residenza, andando incontro all’applicazione di sanzioni ridotte e senza ulteriori conseguenze penali.
La disciplina convenzionale in commento si giustifica, principalmente, in ragione della specialità dei rapporti intercorrenti tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, i quali richiedono, anzitutto, una semplificazione nel pagamento delle imposte sulle rendite prodotte dalle attività finanziarie detenute nello Stato della Città del Vaticano. In questo modo, la Santa Sede e le istituzioni che operano nello Stato della Città del Vaticano potranno, da un lato, agevolare le attività di riscossione da parte delle autorità fiscali italiane e, dall’altro lato, offrire un importante servizio ai soggetti residenti in Italia e che, per motivi di natura ecclesiale, detengono attività finanziarie nel territorio vaticano.
La convenzione attua, inoltre, quanto previsto dal Trattato del Laterano in merito all’esenzione da imposte sugli immobili della Santa Sede indicati nello stesso Trattato.
Secondo quanto emerge dall’accordo in corso di ratifica, Italia e Santa Sede hanno espressamente convenuto di consentire unicamente lo scambio di informazioni su richiesta, mentre non vi è alcun riferimento allo scambio automatico né allo scambio spontaneo.
Sullo scambio di informazioni su richiesta, gli impegni assunti sono in linea con gli standards internazionali. L’art. 1 della convenzione stabilisce che le autorità competenti degli Stati contraenti debbano scambiarsi le informazioni “verosimilmente rilevanti” per applicare le disposizioni della convenzione oppure per l’amministrazione o l’applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione riscosse per conto delle Parti contraenti, delle loro suddivisioni politiche o enti locali, nella misura in cui l’imposizione prevista non sia contraria alle previsioni convenzionali (cfr. http://piergiorgiovalente.postilla.it/2010/07/09/scambio-di-informazioni-riserva-di-pesca/).
Le informazioni scambiate devono essere tenute riservate dallo Stato ricevente analogamente alle informazioni ottenute in applicazione della legislazione fiscale di detto Stato e possono essere comunicate soltanto ai soggetti che si occupano dell’accertamento o della riscossione delle imposte, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni sui ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Pertanto, in linea generale, tali soggetti possono utilizzare le informazioni unicamente per le suindicate finalità. Uno Stato contraente può utilizzare i dati ricevuti anche per altri fini, purchè tale uso avvenga conformemente alla legislazione di entrambi gli Stati e le autorità competenti dello Stato richiesto ne abbiano approvato l’impiego.
In linea con gli standards universalmente accolti in materia, all’art. 1 dell’accordo in commento è stato altresì previsto che lo Stato a cui sono richieste le informazioni non può rifiutarsi di fornirle in ragione della mancanza di un proprio interesse fiscale, né può validamente opporre il segreto bancario (cfr. http://piergiorgiovalente.postilla.it/2010/07/03/segreto-bancario-finita-l%e2%80%99eta-dell%e2%80%99oro/).
A norma dell’art. 6 della convenzione, gli immobili indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato del Laterano non possono essere assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e sono comunque esenti dai tributi sia ordinari che straordinari, presenti e futuri, tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente, senza necessità di ulteriori e specifiche disposizioni di esenzione.
© Piergiorgio Valente