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Il Blog di Piergiorgio Valente

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Postilla » Fisco » Il Blog di Piergiorgio Valente » Commercio e fiscalità internazionale » Elusione fiscale internazionale. Le proposte contenute nella COM(2016)26

23 febbraio 2016

Elusione fiscale internazionale. Le proposte contenute nella COM(2016)26

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Con l’obiettivo di contrastare l’elusione fiscale internazionale che incide direttamente sul funzionamento del mercato interno, il 28 gennaio 2016, la Commissione europea ha presentato un proprio “pacchetto antielusione”, il quale include una proposta di direttiva recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che alterano il mercato interno [COM(2016)26] (cfr. http://piergiorgiovalente.postilla.it/2016/01/30/trasparenza-fiscale-il-pacchetto-anti-elusione-della-commissione-europea/). In conformità ai principi OCSE in materia di BEPS, la proposta contiene disposizioni antielusione con riferimento alla deducibilità degli interessi, all’exit tax, alla clausola di switch-over, alla norma generale antiabuso, alla disciplina CFC e agli strumenti ibridi (cfr. http://piergiorgiovalente.postilla.it/2015/10/26/erosione-della-base-imponibile-il-pacchetto-di-misure-del-2015-dellocse/).

Con riguardo alla deducibilità degli interessi, la proposta fissa un limite all’importo degli interessi che il contribuente è autorizzato a dedurre in un esercizio fiscale. In particolare, gli interessi passivi netti saranno deducibili solo fino a una data percentuale basata sul risultato lordo d’esercizio del contribuente. Si prevede che la percentuale di deducibilità sarà fissata al livello più elevato (dal 10 al 30%) raccomandato dall’OCSE. Gli istituti finanziari e le imprese di assicurazione sono escluse dall’ambito di applicazione della suindicata disposizione. È tuttavia intenzione dell’UE definire una norma di più ampia portata, che non preveda eccezioni.

Le disposizioni (proposte) in materia di exit tax rispondono all’esigenza di prevenire quelle pratiche in virtù delle quali i contribuenti cercano di ridurre l’onere fiscale trasferendo la propria residenza fiscale e/o i propri assets in una giurisdizione a bassa fiscalità. La previsione di una imposizione in uscita ha la finalità di prevenire l’erosione della base imponibile nello Stato di origine quando le plusvalenze non realizzate sono trasferite al di fuori di detto Stato. Al contribuente è tuttavia offerta la possibilità, in virtù di quanto previsto dalla proposta in commento, di dilazionare il pagamento dell’imposta su un certo numero di anni e di versare il saldo mediante pagamenti successivi e suddivisi in più tranche.

Secondo la Commissione europea, in ragione delle difficoltà connesse alla concessione di un credito per imposte versate all’estero, gli Stati tendono ad esentare da imposizione i redditi esteri. Fenomeni di erosione della base imponibile si verificano allorquando i redditi esteri, esenti da imposizione nello Stato di ingresso, sono, a loro volta, non assoggettati a tassazione (o sono assoggettati a tassazione ridotta) anche nello Stato di provenienza. La clausola di switch-over proposta dalla Commissione europea dovrebbe contrastare siffatte pratiche, in quanto il contribuente è assoggettato a imposizione (anziché essere esentato) e riceve un credito per le imposte versate all’estero.

La considerazione secondo la quale gli schemi di pianificazione fiscale aggressiva si presentano complessi e in costante evoluzione ha indotto la Commissione europea a proporre una norma generale antiabuso, in grado di includere tutte quelle fattispecie in relazione alle quali non si rinviene una norma anti-elusione specifica. Essa ha lo scopo di colmare le eventuali lacune che possono esistere nelle specifiche norme antiabuso nazionali e conferisce all’Amministrazione finanziaria il potere di negare ai contribuenti il beneficio, in presenza di pratiche abusive. Nell’applicazione della norma antiabuso generale assume rilevanza la valutazione sulla sussistenza o meno di sostanza economica e di valide ragioni commerciali (cfr. http://piergiorgiovalente.postilla.it/2015/04/28/erosione-della-base-imponibile-le-raccomandazioni-ocse-per-la-disclosure-degli-schemi-di-pianificazione-fiscale-aggressiva/).

Le disposizioni sulle Controlled Foreign Companies (CFC), mediante la ri-attribuzione, ai fini fiscali, dei redditi prodotti dalla controllata estera alla casa madre, si ripropongono di contrastare quelle pratiche in virtù delle quali ingenti quantità di redditi vengono trasferiti alla subsidiary che si trova in un Paese a tassazione ridotta. La disposizione proposta dalla Commissione europea prevede dei limiti ai fini della sua applicazione, i quali riguardano la percentuale di partecipazione della casa madre nella controllata, l’aliquota d’imposta applicabile nel Paese della controllata, le categorie di redditi coinvolte, le modalità di calcolo della base imponibile.

In conformità con i principi espressi dall’OCSE, gli strumenti ibridi, in ragione della differente qualificazione che gli stessi possono avere nelle diverse giurisdizioni, possono portare a doppie deduzioni (doppia non imposizione). Con l’obiettivo di contrastare siffatto fenomeno, la proposta della Commissione europea prevede che la qualificazione giuridica attribuita a uno strumento ibrido o a un’entità ibrida dallo Stato membro da cui ha origine un pagamento, venga presa in considerazione, ai fini fiscali, dall’altro Stato membro coinvolto. Ciò, al fine di assicurare che l’elemento di reddito non vada incontro a una doppia esenzione (o a una doppia deduzione).

© Piergiorgio Valente
p.valente@gebnetwork.it
www.gebpartners.it

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