23 marzo 2016
Scambio automatico di informazioni: gli Accordi tra l’UE e i Paesi terzi europei
Il 22 febbraio 2016, il Principato di Monaco e l’Unione Europea hanno posto fine al segreto bancario, siglando il Protocollo che modifica l’Accordo sulla fiscalità del risparmio sottoscritto nel 2005. Il nuovo accordo prevede che il Principato di Monaco e l’UE si scambieranno in modo automatico informazioni in materia fiscale. Mentre i primi scambi di dati dovrebbero avvenire dal 2018, le informazioni saranno raccolte a partire dal primo gennaio 2017.
Per effetto della parafatura dell’accordo sulla trasparenza fiscale con l’Unione europea, il Principato di Monaco si avvia a compiere un importante, significativo passo sul versante della cooperazione internazionale ai fini della lotta all’evasione fiscale (cfr. http://piergiorgiovalente.postilla.it/2014/12/01/elusione-fiscale-internazionale-verso-principi-incerte-prospettive/; http://piergiorgiovalente.postilla.it/2016/01/30/trasparenza-fiscale-il-pacchetto-anti-elusione-della-commissione-europea/; http://piergiorgiovalente.postilla.it/2015/06/26/trasparenza-fiscale-il-piano-dazione-europeo-per-una-tassazione-piu-equa-ed-efficiente/).
Secondo l’Accordo, che dovrebbe essere ufficialmente sottoscritto prima dell’estate del 2016, il Principato di Monaco e l’Unione europea si obbligano reciprocamente a scambiare automaticamente le informazioni finanziarie relative ai loro residenti, a partire dal 2018. Le informazioni suindicate potranno essere raccolte dalle autorità competenti delle Parti contraenti già a partire dal primo gennaio 2017.
Nel riconoscere l’impegno del Principato di Monaco per una più effettiva lotta all’evasione fiscale internazionale, Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e fiscali, ha sottolineato come l’Accordo di recente siglato segna l’inizio di una nuova era nei rapporti tra il Principato di Monaco e l’Unione europea. L’obiettivo comune è quello di contrastare la frode fiscale a beneficio dei contribuenti onesti. L’intesa “is a step forward in achieving our aim in an efficient and fair manner”.
Per effetto dell’intesa, gli Stati membri dell’UE saranno in grado di ricevere, a prescindere da una previa, specifica richiesta, nominativo, indirizzo, tax identification number e data di nascita dei propri cittadini residenti, i quali detengono uno o più conti presso istituti finanziari nel Principato di Monaco, così come ogni altra informazione finanziaria, inclusi i saldi dei conti.
La procedura di scambio automatico di informazioni è in linea con quella prevista e approvata dall’OCSE e dalla comunità internazionale nel contesto dello Standard globale per lo scambio automatico delle informazioni finanziarie. L’attuazione delle suindicate norme consentirà alle autorità competenti, da un lato, di combattere più efficacemente le frodi fiscali, dall’altro, di disporre di un framework normativo dagli effetti deterrenti nei confronti di chiunque sia animato dall’intenzione di “nascondere” i propri redditi all’estero (cfr. http://piergiorgiovalente.postilla.it/2015/08/27/scambio-di-informazioni-le-misure-di-attuazione-dello-standard-globale/; http://piergiorgiovalente.postilla.it/2014/06/30/scambio-di-informazioni-presentato-dallocse-lo-standard-for-automatic-exchange-of-financial-account-information/).
Gli Accordi tra l’UE e gli Stati extra-UE sono di assoluto rilievo ai fini del contrasto all’evasione e alla frode fiscale internazionale. È in quest’ottica che sono stati avviati i negoziati, oltre che con il Principato di Monaco, anche con Andorra, Liechtenstein, Svizzera e San Marino. L’Accordo tra la Svizzera e l’UE è stato sottoscritto il 27 maggio 2015; quello con San Marino è stato sottoscritto in data 8 dicembre 2015, mentre quelli con Liechtenstein e Andorra sono stati firmati, rispettivamente, il 28 ottobre 2015 e il 12 febbraio 2016.
Tutti gli Accordi suindicati presentano un contenuto analogo, in quanto basato sulle disposizioni dello Standard globale sullo scambio automatico delle informazioni dell’OCSE. Elementi caratterizzati gli Accordi sottoscritti dall’UE con i Paesi terzi europei sono:
- il reciproco scambio automatico di informazioni secondo lo Standard globale dell’OCSE;
- lo scambio di informazioni su richiesta, conformemente all’art. 26 del Modello di Convenzione dell’OCSE contro le doppie imposizioni.
Le informazioni che devono essere scambiate automaticamente possono essere distinte in tre categorie:
- le informazioni concernenti l’identificazione. Per quanto concerne le persone fisiche le informazioni includono il nome, l’indirizzo, il numero o i numeri d’identificazione fiscale (NIF), la data di nascita ed eventualmente il luogo di nascita. Nel caso di “entità”, le informazioni includono il nominativo, l’indirizzo e il NIF;
- le informazioni concernenti il conto. Vengono scambiati il numero di conto, il nominativo e l’eventuale numero d’identificazione dell’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione;
- le informazioni finanziarie. Sono oggetto di comunicazione gli interessi, i dividendi, i saldi dei conti, i redditi da determinati prodotti assicurativi, i ricavi dalle vendite di patrimoni finanziari e altri redditi provenienti dai patrimoni detenuti sul conto o i pagamenti effettuati in relazione al conto.
© Piergiorgio Valente